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Sez. 1, Sentenza n. 4994 del 06/05/1991 (Rv. 472013 - 01)

Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Applicazione dell'imposta - Interpretazione degli atti | Poteri del giudice.
Stato
decisa il 1991-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472013-01

Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Applicazione dell'imposta - Interpretazione degli atti

Ai fini dell'imposta di registro, ai sensi e sotto il vigore del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, il contenuto e la natura dell'atto da registrare devono ricavarsi dalle clausole di esso, senza possibilità di integrarne i risultati in virtù di elementi "aliunde" desunti, poiché l'imposta di registro colpisce l'atto per quello che esso dichiara e per gli effetti che, come tale, è idoneo a produrre. Ma quando al titolo o alla forma apparente non corrispondano la intrinseca natura e gli effetti dell'atto, non è precluso al giudice interpretare e qualificare la natura e gli effetti giuridici dell'atto stesso, quali si possono desumere dall'oggettività del suo contenuto e dalla ricognizione positiva del suo significato, utilizzando gli eventuali atti enunciati per meglio fissare la reale portata delle clausole a tali precedenti negozi riferite. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha ritenuto corretta la decisione impugnata, secondo cui l'atto di trasformazione di una società di persone, nel quale era stato dichiarato che un bene immobile, acquistato con un precedente atto, faceva parte del patrimonio della società trasformata, conteneva in realtà un conferimento di quell'immobile da parte dei soci, in quanto con l'atto enunciato tali soci, non avendo speso il nome della società, avevano acquistato il bene in proprio).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)