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Sez. 3 - , Sentenza n. 258 del 10/01/2017 (Rv. 642354 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Danni cagionati nell’esercizio di funzioni giudiziarie – Decisioni di ultima istanza contrastanti con il diritto dell’Unione europea – Rito applicabile alle azioni risarcitorie intraprese anteriormente all’entrata in vigore della l. n. 18 del 2015 – Quello ordinario ex art. 2043 c.c. – Esclusione – Contrasto con i principi di equivalenza ed effettività della tutela derivanti dal diritto dell’Unione europea – Insussistenza – Ragioni.
Stato
decisa il 2017-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642354-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI

In materia di danni cagionati nell’esercizio di funzioni giudiziarie, l’azione di responsabilità fondata su una decisione di ultima istanza asseritamente contrastante con il diritto dell’Unione europea, ove esperita anteriormente all’entrata in vigore della l. n. 18 del 2015, è soggetta al rito speciale previsto dalla legge n. 117 del 1988 nel testo originario, il quale è l’unico applicabile a tutte le azioni risarcitorie per i danni suddetti, senza che residuino ipotesi di applicabilità del rito ordinario ex art. 2043 c.c.; peraltro, la scelta del legislatore nazionale di assoggettare l’azione ad un rito processuale speciale non è incompatibile con il diritto dell’Unione, ed in particolare con i principi di equivalenza ed effettività della tutela, atteso che né l’uno né l’altro sono compromessi dalle norme processuali vigenti prima della modifica normativa introdotta dalla citata legge del 2015.

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 com. 2 CORTE COST., Legge 27/02/2015 num. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)