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Imposta sugli spettacoli

Testo in vigore al

Art. 30 Caratteristiche dei biglietti gratuiti ed a riduzione

1. I biglietti gratuiti in eccedenza alle percentuali od ai quantitativi stabiliti debbono essere di colore diverso da quello dei biglietti a pagamento e contenere l'indicazione, a stampa o a timbro, che il biglietto e' gratuitamente rilasciato.

2. I biglietti gratuiti concessi ai grandi invalidi ed ai loro accompagnatori e quelli previsti dagli articoli 23, 24, 25 e 26 del presente decreto devono essere di colore diverso da quello dei biglietti a pagamento e dei biglietti gratuitamente rilasciati per i quali e' dovuta l'imposta.

3. Parimenti i biglietti a prezzo ridotto rilasciati alle persone indicate al precedente art. 20 devono essere di colore diverso da quello dei biglietti di cui ai commi precedenti e debbono portare impressa l'indicazione della specie della riduzione.

Art. 31 Divieto di applicare soprapprezzi

1. Non e' consentito richiedere sui biglietti di ingresso o di abbonamento nei luoghi in cui si svolgono spettacoli o altre attivita' alcun soprapprezzo o contribuzione speciale in esenzione da imposta, neppure per fini assistenziali o di beneficenza.

Titolo IV. Sanzioni

Art. 32 Mancato e ritardato pagamento dell'imposta

1. Per il mancato o insufficiente pagamento della imposta si applica, indipendentemente dalle sanzioni di carattere penale e dalla chiusura del locale di cui al successivo art. 36, la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta ed i tributi connessi evasi.

2. In luogo della pena pecunaria si incorre nella soprattassa pari al 10 per cento dell'imposta dovuta qualora questa venga corrisposta prima dell'accertamento della violazione.

Art. 33 Violazioni varie

1. Per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del presente decreto, si incorre nella pena pecunaria:

  1. a) da L. 300 a L. 6.000 per ogni biglietto o abbonamento venduto senza la preventiva punzonatura;

  2. b) da L. 6.000 a L. 120.000 per l'uso di dotazioni difformi da quelle prescritte;

  3. c) da L. 20.000 a L. 200.000 per la mancata tenuta dei registri di carico e scarico;

  4. d) da L. 5.000 a L. 100.000 per la irregolare tenuta dei registri medesimi;

  5. e) da L. 50.000 a L. 500.000 per la mancata o infedele compilazione della distinta d'incasso e per la contabilizzazione dei proventi o della dichiarazione dell'ammontare delle quote associative;

  6. f) da L. 10.000 a L. 100.000 per la omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 13.

Art. 34 Vendita di biglietti gratuiti

1. Chiunque vende biglietti gratuitamente concessi a sensi del presente decreto incorre nella pena pecunaria da L. 3000 a L. 12.000 per ciascun biglietto.

Art. 35 Altre violazioni

1. Per le violazioni alle norme del presente decreto per le quali non sia prevista una specifica sanzione si applica la pena pecunaria da L. 10.000 a L. 50.000.

Art. 36 Chiusura del locale

1. Nel caso di recidiva nel mancato o insufficiente pagamento dell'imposta ovvero nella mancata o infedele compilazione della distinta d'incasso e per la contabilizzazione dei proventi o nella omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 13, l'intendente di finanza puo' provvedere, ai sensi della legge 7 gennaio 1929, n. 4, alla chiusura del luogo ove si tengono gli spettacoli o le altre attivita' compresi i giochi e le scommesse.

2. In caso di inosservanza dell'ordine di chiusura, il trasgressore e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 300.000.

Art. 37 Accertamento delle violazioni

1. Per la cognizione, l'accertamento e la definizione delle violazioni alle norme del presente decreto si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

2. La constatazione, agli effetti dell'art. 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, delle violazioni alle disposizioni del presente decreto, le quali non costituiscono reato, compete anche ai funzionari dell'Amministrazione delle finanze, muniti di speciale tessera di riconoscimento, nonche' ai funzionari ed agli agenti dell'ufficio accertatore, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, muniti di tessera rilasciata dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

3. Le somme riscosse per le pene pecuniarie previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive disposizioni.

Titolo V. Contenzioso - decadenza

Art. 38 Ricorsi amministrativi

1. Le controversie relative all'applicazione dell'imposta, dei tributi connessi e delle soprattasse previste dal presente decreto sono decise in via amministrativa dall'intendente di finanza competente con provvedimento motivato.

2. Il ricorso deve essere presentato entro sessanta giorni dalla data in cui il contribuente e' venuto a conoscenza degli atti di accertamento dell'ufficio accertatore, all'intendenza di finanza direttamente o mediante raccomandata, con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta, nel secondo caso, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

3. L'intendenza di finanza informa l'ufficio accertatore dell'avvenuta presentazione del ricorso.

4. Avverso la decisione dell'intendente di finanza e' dato ricorso al Ministro per le finanze nel termine di sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa, quando l'ammontare dell'imposta e delle soprattasse superi le lire centocinquantamila.

5. Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso all'intendente di finanza senza che sia stata notificata al ricorrente la relativa decisione, questi puo' ricorrere al Ministro sempre che l'ammontare dell'imposta e delle soprattasse superi le lire centocinquantamila.

6. Contro le decisioni del Ministro e quelle definitive dell'intendente di finanza e' ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile.

7. Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui e' stata scoperta la falsita' o recuperato il documento.

8. Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorita' amministrativa decidente puo' sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Art. 39 Azione giudiziaria

1. Avverso le decisioni definitive, di cui al precedente articolo, e' esperibile l'azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione della decisione.

2. Qualora entro centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente puo' promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa.3

Art. 40 Termini di decadenza - Rimborsi

1. L'Amministrazione finanziaria puo' procedere all'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreti entro il termine di decadenza di tre anni decorrenti dal giorno nel quale e' stata commessa la violazione.

2. Il contribuente puo' chiedere la restituzione delle imposte erroneamente ed indebitamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno dell'effettuato pagamento.

Art. 41 Abrogazioni

1. Sono abrogate le norme emanate in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli, ad eccezione delle disposizioni concernenti gli abbuoni di cui alle leggi 4 novembre 1965, n. 1213; 14 marzo 1968, n.

2. 318 e 14 maggio 1971, n. 271.

3. Sono altresi' abrogate le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, e successive modificazioni e proroghe e quelle contenute nella legge 18 febbraio 1963, n. 67, relative all'istituzione dell'addizionale ai diritti erariali e del diritto addizionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 ottobre 1972
LEONE
ANDREOTTI - RUMOR -
VALSECCHI - MALAGODI -
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 252, foglio n. 8. - CARUSO