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Sez. L, Sentenza n. 24414 del 02/10/2008 (Rv. 604876 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Contributi in favore della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza - Termine di prescrizione decennale e relativa decorrenza - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 576 del 1980 - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2008-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604876-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA

E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 576 del 1980 (riforma del sistema previdenziale forense) in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui dispone che il termine di prescrizione decennale dei contributi in favore della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore degli avvocati e procuratori decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell' obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della medesima legge, trattandosi di norma dettata con riferimento ad una particolare categoria di professionisti, non paragonabile, né assimilabile ad altre, per le quali non si ravvisa la presenza di un datore di lavoro obbligato a liquidare periodicamente i contributi, a denunciarli all'INPS ed a pagarli, derivando l'adempimento contributivo da un comportamento spontaneo dell'interessato, valendo il principio generale secondo il quale "contra non valentem agere non currit praescriptio", non ravvisandosi alcuna disparità di trattamento, né irrazionalità tale da inficiare la scelta legislativa.

Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)