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Sez. 3, Sentenza n. 765 del 08/03/1968 (Rv. 332016 - 01)

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - NORMALE ATTIVITA DEL LOCATORE - IMMOBILE ADIBITO AD USO PROMISCUO DI ABITAZIONE E DI ESERCIZIO COMMERCIALE - RIFERIMENTO ALL'USO PREVALENTE.*
Stato
decisa il 1968-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332016-01

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - NORMALE ATTIVITA DEL LOCATORE - IMMOBILE ADIBITO AD USO PROMISCUO DI ABITAZIONE E DI ESERCIZIO COMMERCIALE - RIFERIMENTO ALL'USO PREVALENTE.*

Qualora l'immobile locato sia stato adibito ad uso promiscuo di abitazione e di Esercizio commerciale, il giudice non puo non riferirsi all'uso prevalente di esso al fine di statuire sulla fondatezza della domanda di cessazione della proroga legale della locazione, proposta, ai sensi dell'art. 4, n. 1, della legge 23 maggio 1950, n. 253, dal locatore, il quale si trovi nella urgente e improrogabile necessita di esercitare, nello stabile, la propria normale attivita di commerciante.*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)