Sez. 2, Ordinanza n. 132 del 09/01/1979 Cc. (dep. 07/04/1979) Rv. 142421 - 01
ARMI - ARMI DA GUERRA - MUNIZIONI - DETENZIONE DI MUNIZIONI DA GUERRA - EQUIPARAZIONE ALLA DETENZIONE DI ARMI DA GUERRA - DIVIETO DELLA LIBERTA PROVVISORIA.*
ARMI - ARMI DA GUERRA - MUNIZIONI - DETENZIONE DI MUNIZIONI DA GUERRA - EQUIPARAZIONE ALLA DETENZIONE DI ARMI DA GUERRA - DIVIETO DELLA LIBERTA PROVVISORIA.*
La detenzione di munizioni da guerra e espressamente prevista e punita come l'ipotesi delittuosa della detenzione di armi da guerra, come si ricava sia dal tenore letterale dell'art 1 della legge 18 aprile 1975 n 110 e dell'art 1 della legge 2 ottobre 1967 n 895, sia dalla ratio legis, avendo il legislatore stabilito un rapporto di complementarieta ed interdipendenza strumentale fra armi da guerra e munizioni dello stesso tipo, a salvaguardia di primarie liberta pubbliche e private ed a difesa delle stesse istituzioni democratiche. Conseguentemente, il divieto di liberta provvisoria, di cui all'art 1 della legge 22 maggio 1975 n 152, si applica anche alla sola ipotesi di detenzione di munizioni da guerra.*
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 1, Legge 18/04/1975 num. 110 art. 1 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)