Sez. 5, Sentenza n. 41140 del 16/10/2001 Ud. (dep. 19/11/2001) Rv. 220862 - 01
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - AZIONE CIVILE E AZIONE PENALE (RAPPORTI) | Condanna al risarcimento del danno da liquidarsi separatamente - Liquidazione del danno effettuata dal giudice d'appello in assenza di impugnazione della parte civile - Possibilità - Esclusione.
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - AZIONE CIVILE E AZIONE PENALE (RAPPORTI)
In tema di azione civile nel giudizio penale, nel caso di condanna in primo grado dell'imputato al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, il giudice d'appello, in assenza di una impugnazione della parte civile sul punto, non può procedere alla liquidazione definitiva del danno, in quanto ne risulterebbe violato il principio devolutivo dell'appello.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 539 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)