Sez. T, Ordinanza n. 11054 del 24/04/2026 (Rv. 678653-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE | Beni culturali - Attivo ereditario - Esclusione - Condizioni - Attestato della sopraintendenza - Necessità - Mancanza - Sanabilità - Condizioni - Fondamento - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE
In materia di imposta sulle successioni e donazioni, il beneficio fiscale previsto per i beni culturali vincolati è subordinato alla presentazione all'Ufficio dell'attestazione ex art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 346 del 1990, da cui risulti l'assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione; tuttavia, la mancata produzione dell'attestazione non determina decadenza dal beneficio, in assenza di un termine finale e di una espressa comminatoria, se il contribuente ha tempestivamente richiesto la certificazione all'amministrazione competente, il cui ritardo non può precludere l'agevolazione né determinare, in contrasto con l'art. 53 Cost., un prelievo maggiore di quello voluto dal legislatore. (Principio applicato, nella specie, alla donazione di beni culturali vincolati, soggetta all'imposta in misura fissa ex art. 59 del d.lgs. n. 346 del 1990).
Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/06/1939 num. 1089 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)