Sez. 2, Sentenza n. 3290 del 29/11/1983 Ud. (dep. 11/04/1984) Rv. 163619 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI - DICHIARAZIONE AVVENUTA PRIMA DEL DIBATTIMENTO E NON NOTIFICATA ALL'IMPUTATO - INEFFICACIA FINO AL GIORNO DELLA ULTIMA NOTIFICA - SUSSISTENZA - RAPPORTO PROCESSUALE NON PERFEZIONATO PRIMA DEL COMPIMENTO DELLE FORMALITÀ DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO - INEFFICACIA DEFINITIVA DELLA COSTITUZIONE.*
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI - DICHIARAZIONE AVVENUTA PRIMA DEL DIBATTIMENTO E NON NOTIFICATA ALL'IMPUTATO - INEFFICACIA FINO AL GIORNO DELLA ULTIMA NOTIFICA - SUSSISTENZA - RAPPORTO PROCESSUALE NON PERFEZIONATO PRIMA DEL COMPIMENTO DELLE FORMALITÀ DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO - INEFFICACIA DEFINITIVA DELLA COSTITUZIONE.*
L'omessa notifica all'imputato della dichiarazione di Costituzione di parte civile avvenuta prima del dibattimento non ne comporta la nullità, ma soltanto l'inefficacia, ai sensi dell'art. 95, terzo comma, cod. proc. pen., sino al giorno in cui viene eseguita l'ultima notificazione, momento in cui viene a cessare l'inidoneità dell'atto a produrre gli effetti che gli sono propri. Se non avviene il perfezionamento del rapporto processuale che, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. pen., deve verificarsi prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento, la dichiarazione di Costituzione diventa definitivamente inefficace.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 94 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 95 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)