Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2019 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624
Testo in vigore al
Questo elemento non esiste alla data scelta.
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
visto il parere del Comitato delle regioni2,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,
L'obiettivo dell'Unione in materia di gestione delle frontiere esterne è di sviluppare e attuare una gestione europea integrata delle frontiere a livello nazionale e dell'Unione, quale necessario corollario alla libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione nonché componente essenziale di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La gestione europea integrata delle frontiere è fondamentale per migliorare la gestione della migrazione. L'obiettivo consiste nel gestire efficacemente l'attraversamento delle frontiere esterne e affrontare le sfide migratorie e le potenziali minacce future a tali frontiere, contribuendo così ad affrontare la criminalità grave con una dimensione transfrontaliera e garantendo un livello elevato di sicurezza interna nell'Unione. Al contempo è necessario agire nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e in modo tale da salvaguardare la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione.
Il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio4 ha istituito l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea. Da quando ha assunto i suoi compiti, il 1o maggio 2005, l'Agenzia è riuscita a sostenere gli Stati membri nell'attuazione degli aspetti operativi della gestione delle frontiere esterne mediante operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere, l'analisi dei rischi, lo scambio di informazioni, le relazioni con paesi terzi e i rimpatri di rimpatriandi.
L'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea è stata rinominata «Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera» («Agenzia»), comunemente nota come Frontex, e i suoi compiti sono stati ampliati, con piena continuità di tutte le sue attività e procedure. Il ruolo principale dell'Agenzia dovrebbe essere quello di: definire una strategia tecnica e operativa nell'ambito dell'attuazione del ciclo politico strategico pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere; sovrintendere all'efficace funzionamento del controllo di frontiera alle frontiere esterne; effettuare analisi dei rischi e valutazioni delle vulnerabilità; fornire maggiore assistenza tecnica e operativa agli Stati membri e ai paesi terzi tramite operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere; garantire l'esecuzione pratica delle misure in situazioni che richiedono un'azione urgente alle frontiere esterne; fornire assistenza tecnica e operativa a sostegno delle operazioni di ricerca e soccorso in mare di persone in pericolo; nonché organizzare, coordinare e svolgere operazioni e interventi di rimpatrio.
Dall'inizio della crisi migratoria del 2015, la Commissione ha preso iniziative importanti e ha proposto una serie di misure volte a rafforzare la protezione delle frontiere esterne e a ripristinare il normale funzionamento dello spazio Schengen. Una proposta per rafforzare in modo significativo il mandato dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne è stata presentata nel dicembre 2015 e negoziata celermente nel 2016. Il conseguente regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio5 è entrato in vigore il 6 ottobre 2016.
Tuttavia, il quadro dell'Unione in materia di controllo delle frontiere esterne, rimpatri, lotta alla criminalità transfrontaliera e asilo necessita di ulteriori miglioramenti. A tal fine, e per sostenere ulteriormente gli sforzi operativi attuali e futuri, la guardia di frontiera e costiera europea dovrebbe essere oggetto di una riforma, che conferisca all'Agenzia un mandato più forte e, in particolare, le fornisca le necessarie capacità nella forma di un corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea («corpo permanente»). Il corpo permanente dovrebbe gradualmente ma rapidamente raggiungere l'obiettivo strategico di una capacità di 10000 membri del personale operativo, come previsto dall'allegato I, con poteri esecutivi, se del caso, per aiutare efficacemente gli Stati membri sul campo nei loro sforzi per proteggere le frontiere esterne, combattere la criminalità transfrontaliera, i movimenti secondari e intensificare considerevolmente il rimpatrio effettivo e duraturo dei migranti irregolari. Tale capacità di 10000 membri del personale operativo rappresenta la capacità massima richiesta per affrontare efficacemente le necessità operative attuali e future per le operazioni riguardanti le frontiere e le operazioni di rimpatrio nell'Unione e nei paesi terzi, tra cui le capacità di reazione rapida per rispondere a crisi future.
È opportuno che la Commissione riesamini il numero complessivo e la composizione del corpo permanente, tra cui l'entità dei relativi contributi dei singoli Stati membri, nonché il suo addestramento, le sue competenze e la sua professionalità. Entro il marzo 2024 la Commissione dovrebbe presentare, se del caso, idonee proposte di modifica degli allegati I, II, III e IV. Qualora non dovesse presentare una proposta, la Commissione ne dovrebbe spiegare il motivo.
L'attuazione del presente regolamento, in particolare l'istituzione di un corpo permanente, anche dopo la revisione del corpo permanente da parte della Commissione, dovrebbe essere subordinata al quadro finanziario pluriennale.
Nelle sue conclusioni del 28 giugno 2018, il Consiglio europeo ha invitato a potenziare ulteriormente il ruolo di sostegno dell'Agenzia, anche nella sua cooperazione con i paesi terzi, mediante un aumento delle risorse e un mandato rafforzato, al fine di garantire un controllo efficace delle frontiere esterne e intensificare significativamente il rimpatrio effettivo dei migranti irregolari.
Occorre monitorare efficacemente l'attraversamento delle frontiere esterne, affrontare le sfide migratorie e le potenziali minacce future alle frontiere esterne, garantire un livello elevato di sicurezza interna nell'Unione, salvaguardare il funzionamento dello spazio Schengen e rispettare il principio generale di solidarietà. Tali azioni e obiettivi dovrebbero accompagnarsi a una gestione proattiva della migrazione, comprese le misure necessarie nei paesi terzi. A tal fine, è necessario consolidare la guardia di frontiera e costiera europea e ampliare ulteriormente il mandato dell'Agenzia.
Nell'attuare una gestione europea integrata delle frontiere è opportuno assicurare la coerenza con gli altri obiettivi politici.
La gestione europea integrata delle frontiere, basata sul modello di controllo dell'accesso a quattro livelli, prevede anche misure nei paesi terzi, come quelle previste nell'ambito della politica comune dei visti, misure con i paesi terzi limitrofi, misure per il controllo di frontiera alle frontiere esterne, un'analisi dei rischi, nonché misure nell'ambito dello spazio Schengen e di rimpatrio.
La gestione europea integrata delle frontiere dovrebbe essere attuata quale responsabilità condivisa dell'Agenzia e delle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono operazioni di sorveglianza delle frontiere marittime e altri compiti di controllo di frontiera, e le autorità nazionali responsabili dei rimpatri. Anche se gli Stati membri mantengono la responsabilità primaria nella gestione delle proprie frontiere esterne, nel loro interesse e nell'interesse di tutti gli Stati membri, e sono responsabili dell'emissione delle decisioni di rimpatrio, l'Agenzia dovrebbe sostenere l'applicazione delle misure dell'Unione relative alla gestione delle frontiere esterne e ai rimpatri rafforzando, valutando e coordinando le azioni degli Stati membri che attuano tali misure. Le attività dell'Agenzia dovrebbero essere complementari agli sforzi degli Stati membri.
Per attuare efficacemente la gestione europea integrata delle frontiere e aumentare l'efficienza della politica di rimpatrio dell'Unione è opportuno istituire una guardia di frontiera e costiera europea. Essa dovrebbe essere dotata delle necessarie risorse finanziarie e umane e di attrezzature adeguate. La guardia di frontiera e costiera europea dovrebbe essere costituita dall'Agenzia e dalle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, ivi incluse le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, così come dalle autorità nazionali responsabili dei rimpatri. In tal modo si baserà sull'uso comune delle informazioni, delle capacità e dei sistemi a livello nazionale e sulla risposta dell'Agenzia a livello dell'Unione.
La gestione europea integrata delle frontiere non modifica le competenze rispettive della Commissione e degli Stati membri nel settore doganale, in particolare per quanto riguarda i controlli, la gestione dei rischi e lo scambio di informazioni.
L'elaborazione della politica e della normativa relative al controllo delle frontiere esterne e al rimpatrio, compreso lo sviluppo di un ciclo politico strategico pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere, resta di competenza delle istituzioni dell'Unione. È opportuno assicurare uno stretto coordinamento tra l'Agenzia e dette istituzioni.
L'efficace attuazione della gestione europea integrata delle frontiere da parte della guardia di frontiera e costiera europea dovrebbe essere garantita attraverso un ciclo politico strategico pluriennale. Il ciclo pluriennale dovrebbe stabilire un processo integrato, unificato e continuo per fornire orientamenti strategici a tutti i soggetti rilevanti a livello dell'Unione e a livello nazionale in materia di gestione delle frontiere e rimpatri, al fine di consentire a tali soggetti di poter attuare in modo coerente la gestione europea integrata delle frontiere. Dovrebbe inoltre riguardare tutte le interazioni rilevanti tra la guardia di frontiera e costiera europea e la Commissione, e le altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, così come la cooperazione con altri partner rilevanti, compresi paesi terzi e parti terze se del caso.
La gestione europea integrata delle frontiere richiede una pianificazione integrata tra gli Stati membri e l'Agenzia per le operazioni relative alle frontiere e ai rimpatri, per preparare le risposte alle sfide alle frontiere esterne per la pianificazione di emergenza e per coordinare lo sviluppo a lungo termine di capacità in termini di assunzioni e formazione, nonché di acquisizione e sviluppo di attrezzature.
È auspicabile che l'Agenzia elabori norme tecniche per lo scambio di informazioni, come previsto dal presente regolamento. Inoltre, ai fini di un'attuazione efficace del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio6, è opportuno elaborare norme minime comuni per la sorveglianza delle frontiere esterne. A tal fine, l'Agenzia dovrebbe poter contribuire all'elaborazione di norme minime comuni, in linea con le rispettive competenze degli Stati membri e della Commissione. Tali norme minime comuni dovrebbero essere sviluppate tenendo in considerazione il tipo di frontiera, i livelli di impatto attribuiti dall'Agenzia a ciascuna sezione di frontiera esterna e altri fattori, quali le specificità geografiche. Nell'elaborare tale norme minime comuni, si dovrebbe tener conto di eventuali vincoli derivanti dal diritto nazionale.
Le norme tecniche per i sistemi d'informazione e le applicazioni software dovrebbero essere allineate a quelle usate dall'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per altri sistemi IT nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
L'attuazione del presente regolamento non incide sulla ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri né sugli obblighi che incombono agli Stati membri in base alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, alla convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo, alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e al suo protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via nave e via aria, alla convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati, il relativo protocollo del 1967, alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, alla convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status degli apolidi e ad altri strumenti internazionali pertinenti.
L'attuazione del presente regolamento non incide sul regolamento (UE) n. 656/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio7. Le operazioni marittime dovrebbero essere condotte in modo tale da garantire, in tutti i casi, la sicurezza delle persone intercettate o soccorse, delle unità che partecipano alle operazioni in mare in questione e la sicurezza di terzi.
L'Agenzia dovrebbe svolgere i suoi compiti conformemente al principio di sussidiarietà e fatte salve le responsabilità degli Stati membri relative al mantenimento dell'ordine pubblico, alla tutela della sicurezza interna.
L'Agenzia dovrebbe svolgere i suoi compiti fatte salve le competenze degli Stati membri in materia di difesa.
I compiti e le competenze più ampi affidati all'Agenzia dovrebbero essere controbilanciati dal rafforzamento delle garanzie a tutela dei diritti fondamentali e da una maggiore responsabilità e affidabilità, in particolare per quanto riguarda l'esercizio di poteri esecutivi da parte del personale statutario.
Per poter svolgere efficacemente i suoi compiti, l'Agenzia conta sulla cooperazione degli Stati membri. Sotto tale aspetto è importante che l'Agenzia e gli Stati membri agiscano in buona fede e si scambino informazioni precise in modo tempestivo. Nessuno Stato membro dovrebbe essere obbligato a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza.
Gli Stati membri dovrebbero inoltre, nel proprio interesse e nell'interesse degli altri Stati membri, fornire i dati pertinenti necessari per le attività svolte dall'Agenzia, anche ai fini della conoscenza situazionale, dell'analisi dei rischi, delle valutazioni delle vulnerabilità e della pianificazione integrata. Del pari, essi dovrebbero garantire che tali dati siano esatti e aggiornati nonché ottenuti e introdotti in modo lecito. Laddove tali dati comprendano dati personali, dovrebbe applicarsi appieno il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati.
La rete di comunicazione istituita dal presente regolamento dovrebbe basarsi sulla rete di comunicazione Eurosur sviluppata nell'ambito del regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio8, e sostituirla. La rete di comunicazione istituita ai sensi del presente regolamento dovrebbe essere utilizzata per tutti gli scambi di informazioni garantiti in seno alla guardia di frontiera e costiera europea. Il livello di accreditamento della rete di comunicazione dovrebbe essere accresciuto fino al livello di classificazione «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» ai fini di una migliore sicurezza delle informazioni tra gli Stati membri e con l'Agenzia.
Eurosur è necessario per la guardia di frontiera e costiera europea, al fine di fornire un quadro per lo scambio di informazioni e la cooperazione operativa tra le autorità nazionali degli Stati membri e con l'Agenzia. Eurosur fornisce a tali autorità nazionali e all'Agenzia le infrastrutture e gli strumenti necessari per migliorarne la conoscenza situazionale e incrementare la capacità di reazione alle frontiere esterne, al fine di individuare, prevenire e combattere la migrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera e contribuire in tal modo a salvare la vita dei migranti e garantire la loro protezione.
Gli Stati membri dovrebbero stabilire centri nazionali di coordinamento al fine di migliorare lo scambio di informazioni e la cooperazione per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere tra di loro e con l'Agenzia, e per lo svolgimento di controlli alle frontiere. Per il corretto funzionamento di Eurosur è essenziale che tutte le autorità nazionali responsabili della sorveglianza delle frontiere esterne in virtù del diritto nazionale cooperino fra loro tramite i centri nazionali di coordinamento.
Il ruolo del centro nazionale di coordinamento volto a coordinare e scambiare informazioni tra tutte le autorità responsabili per il controllo delle frontiere esterne a livello nazionale non pregiudica le competenze stabilite a livello nazionale in materia di pianificazione e attuazione del controllo delle frontiere.
Il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di incaricare i loro centri nazionali di coordinamento di coordinare anche lo scambio di informazioni e la cooperazione riguardo ad altri aspetti della gestione europea integrata delle frontiere.
La qualità delle informazioni scambiate tra gli Stati membri e l'Agenzia e la tempestività dello scambio di tali informazioni sono presupposti fondamentali per il corretto funzionamento della gestione integrata europea delle frontiere. Sulla base del successo di Eurosur, questa qualità dovrebbe essere garantita mediante la standardizzazione, l'automazione dello scambio di informazioni tra reti e sistemi, la garanzia di sicurezza delle informazioni e il controllo della qualità dei dati e delle informazioni trasmesse.
L'Agenzia dovrebbe prestare la necessaria assistenza per lo sviluppo e la gestione di Eurosur, compresa l'interoperabilità dei sistemi, in particolare istituendo, aggiornando e coordinando Eurosur.
Eurosur dovrebbe fornire un quadro situazionale esaustivo non solo alle frontiere esterne ma anche all'interno dello spazio Schengen e nella zona pre-frontaliera. Dovrebbe coprire la sorveglianza delle frontiere terrestri, marittime e aeree e i controlli alle frontiere. La garanzia di una conoscenza situazionale all'interno dello spazio Schengen non dovrebbe comportare attività operative dell'Agenzia alle frontiere interne degli Stati membri.
La sorveglianza delle frontiere aeree dovrebbe essere un elemento della gestione delle frontiere, poiché sia i voli commerciali sia i voli privati e i sistemi aerei a pilotaggio remoto sono utilizzati per attività illecite connesse all'immigrazione e alla criminalità transfrontaliera. La sorveglianza delle frontiere aeree è intesa a individuare e monitorare tali voli sospetti che attraversano o intendono attraversare le frontiere esterne e a effettuare la relativa analisi dei rischi al fine di innescare capacità di reazione da parte delle autorità competenti dell'Unione e degli Stati membri. A tal fine, dovrebbe essere promossa la cooperazione inter-agenzia a livello dell'Unione tra l'Agenzia, il gestore della rete europea di gestione del traffico aereo (European Air Traffic Management Network - EATMN) e l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA). Se del caso, gli Stati membri dovrebbero poter ricevere informazioni su voli esterni sospetti e reagire di conseguenza. L'Agenzia dovrebbe monitorare e sostenere attività di ricerca e innovazione in tale settore.
La segnalazione di eventi relativi a movimenti secondari non autorizzati nell'ambito di Eurosur contribuirà al monitoraggio, da parte dell'Agenzia, dei flussi migratori diretti nell'Unione e all'interno della stessa ai fini dell'analisi dei rischi e della conoscenza situazionale. L'atto di esecuzione che stabilisce i dettagli dei livelli di informazione dei quadri situazionali e le norme per l'istituzione dei quadri situazionali specifici dovrebbe definire ulteriormente il tipo di segnalazione per conseguire al meglio tale obiettivo.
I servizi Eurosur per la fusione dei dati forniti dall'Agenzia dovrebbero basarsi sull'applicazione comune di strumenti di sorveglianza e sulla cooperazione inter-agenzia a livello dell'Unione, compresa la fornitura dei servizi di sicurezza Copernicus. I servizi Eurosur per la fusione dovrebbero apportare agli Stati membri e all'Agenzia servizi di informazione a valore aggiunto relativi alla gestione europea integrata delle frontiere. I servizi Eurosur per la fusione dei dati dovrebbero essere ampliati a sostegno dei controlli alla frontiera, della sorveglianza delle frontiere aeree e del monitoraggio dei flussi migratori.
Il ricorso a piccole imbarcazioni insicure ha drasticamente aumentato il numero dei migranti annegati presso le frontiere esterne marittime meridionali. Eurosur dovrebbe migliorare considerevolmente la capacità operativa e tecnica dell'Agenzia e degli Stati membri di individuare tali piccole imbarcazioni e dovrebbe potenziare la capacità di reazione per la ricerca e il soccorso degli Stati membri, contribuendo pertanto a ridurre la perdita di vite di migranti, anche nell'ambito delle operazioni di ricerca e soccorso.
È riconosciuto nel presente regolamento che le rotte migratorie sono percorse anche da persone che necessitano di protezione internazionale.
È opportuno che l'Agenzia elabori analisi dei rischi, di carattere sia generale che mirato, basate su un modello comune di analisi integrata dei rischi, che devono essere applicate dall'Agenzia stessa e dagli Stati membri. È opportuno inoltre che l'Agenzia fornisca, anche sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri, informazioni adeguate su tutti gli aspetti attinenti alla gestione europea integrata delle frontiere, in particolare il controllo di frontiera, il rimpatrio, il fenomeno dei movimenti secondari non autorizzati di cittadini di paesi terzi all'interno dell'Unione in termini di tendenze, rotte e volume, la prevenzione della criminalità transfrontaliera, ivi compresi la facilitazione dell'attraversamento non autorizzato delle frontiere, la tratta degli esseri umani, il terrorismo e le minacce di natura ibrida, nonché la situazione nei paesi terzi rilevanti, per consentire di adottare misure appropriate o affrontare le minacce e i rischi individuati, allo scopo di migliorare la gestione integrata delle frontiere esterne.
Date le attività da essa svolte alle frontiere esterne, l'Agenzia dovrebbe contribuire alla prevenzione e all'individuazione della criminalità transfrontaliera, quali il traffico di migranti, la tratta di esseri umani e il terrorismo, laddove un suo intervento sia appropriato e qualora le sue attività l'abbiano portata ad acquisire informazioni pertinenti. È opportuno che l'Agenzia coordini le proprie attività con Europol, che è l'agenzia responsabile del sostegno e del rafforzamento delle azioni degli Stati membri e della cooperazione tra loro nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri. La dimensione transfrontaliera è caratterizzata da reati direttamente connessi agli attraversamenti non autorizzati delle frontiere esterne, compresi la tratta degli esseri umani o il traffico di migranti. Ai sensi della direttiva 2002/90/CE del Consiglio9, gli Stati membri possono decidere di non adottare sanzioni nel caso di comportamenti che abbiano lo scopo di prestare assistenza umanitaria ai migranti.
In uno spirito di responsabilità condivisa, l'Agenzia dovrebbe svolgere un ruolo di monitoraggio regolare della gestione delle frontiere esterne, compreso il rispetto dei diritti fondamentali nell'ambito delle proprie attività di gestione delle frontiere e di rimpatrio. L'Agenzia dovrebbe provvedere a un monitoraggio adeguato ed efficace non solo tramite la conoscenza situazionale e l'analisi dei rischi, ma anche mediante la presenza di esperti appartenenti al suo personale negli Stati membri. L'Agenzia dovrebbe pertanto essere in grado di impiegare funzionari di collegamento negli Stati membri per un periodo durante il quale tali funzionari dovrebbero poter riferire al direttore esecutivo. La relazione dei funzionari di collegamento dovrebbe far parte della valutazione delle vulnerabilità.
È opportuno che l'Agenzia svolga una valutazione delle vulnerabilità, basata su criteri oggettivi, per verificare la capacità e la prontezza degli Stati membri ad affrontare le sfide alle loro frontiere esterne e a contribuire al corpo permanente e al parco attrezzature tecniche. La valutazione delle vulnerabilità dovrebbe includere fra l'altro la valutazione delle attrezzature, delle infrastrutture, del personale, della dotazione di bilancio e delle risorse finanziarie degli Stati membri e dei loro piani di emergenza per gestire eventuali crisi alle frontiere esterne. È opportuno che gli Stati membri adottino misure per ovviare alle eventuali carenze rilevate in tale valutazione. Il direttore esecutivo dovrebbe individuare e raccomandare agli Stati membri interessati le misure da adottare. Il direttore esecutivo dovrebbe inoltre stabilire un termine entro il quale tali misure dovranno essere adottate e dovrebbe monitorarne da vicino l'attuazione tempestiva. Se le misure necessarie non sono adottate entro il termine stabilito, la questione dovrebbe essere sottoposta al consiglio di amministrazione per una decisione ulteriore.
Qualora non riceva le informazioni precise e tempestive necessarie per procedere a una valutazione delle vulnerabilità, l'Agenzia dovrebbe poter tenerne conto in sede di valutazione delle vulnerabilità, a meno che non sussistano motivi debitamente giustificati per non fornire tali dati.
La valutazione delle vulnerabilità e il meccanismo di valutazione di Schengen istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio10 sono due strumenti complementari per garantire il controllo dell'Unione sulla qualità del corretto funzionamento dello spazio Schengen e garantire una preparazione costante a livello di Unione e a livello nazionale per far fronte alle sfide alle frontiere esterne. Se il meccanismo di valutazione Schengen costituisce il metodo principale per valutare l'attuazione e il rispetto del diritto dell'Unione negli Stati membri, le sinergie tra la valutazione delle vulnerabilità e il meccanismo di valutazione di Schengen dovrebbero essere massimizzate con l'obiettivo di creare un miglior quadro situazionale del funzionamento dello spazio Schengen, evitando, per quanto possibile, la duplicazione degli sforzi da parte degli Stati membri, e garantendo un utilizzo più coordinato degli strumenti finanziari pertinenti dell'Unione a sostegno della gestione delle frontiere esterne. A tal fine occorre istituire un regolare scambio di informazioni tra l'Agenzia e la Commissione sui risultati di entrambi i meccanismi.
Dato che gli Stati membri istituiscono sezioni di frontiera, a cui l'Agenzia attribuisce livelli di impatto, e che le capacità di reazione degli Stati membri e dell'Agenzia dovrebbero essere collegate a tali livelli di impatto, è opportuno stabilire un quarto livello di impatto — il livello di impatto critico — da attribuire a una sezione di frontiera in via temporanea, nel caso in cui lo spazio Schengen è a rischio e in cui l'Agenzia dovrebbe intervenire.
Qualora a una sezione di frontiera marittima sia attribuito un livello di impatto elevato o critico in ragione di un aumento dell'immigrazione illegale, gli Stati membri interessati dovrebbero tenere conto di tale aumento per la pianificazione e lo svolgimento delle operazioni di ricerca e soccorso, dal momento che una tale situazione potrebbe tradursi in un aumento delle richieste di assistenza per le persone in pericolo in mare.
È opportuno che l'Agenzia organizzi un'adeguata assistenza tecnica e operativa agli Stati membri per rafforzare la loro capacità di adempiere ai propri obblighi in materia di controllo delle frontiere esterne e di affrontare le sfide alle frontiere esterne derivanti da un aumento del numero degli arrivi di migranti irregolari o dalla criminalità transfrontaliera. Tale assistenza dovrebbe tuttavia far salva la competenza delle pertinenti autorità nazionali di avviare indagini penali. Sotto tale aspetto, l'Agenzia, di propria iniziativa e con l'accordo dello Stato membro interessato, o su richiesta di tale Stato membro, dovrebbe organizzare e coordinare operazioni congiunte per uno o più Stati membri e dispiegare dal corpo permanente squadre per la gestione delle frontiere, squadre di sostegno per la gestione della migrazione e squadre per il rimpatrio (collettivamente indicate come «squadre»), nonché fornire l'attrezzatura tecnica necessaria.
In casi di sfide specifiche e sproporzionate alle frontiere esterne, l'Agenzia, di propria iniziativa e con l'accordo dello Stato membro interessato, o su richiesta di tale Stato membro, dovrebbe organizzare e coordinare interventi rapidi alle frontiere e inviare squadre del corpo permanente e attrezzatura tecnica, anche dalla riserva di attrezzatura di reazione rapida. La riserva di attrezzatura di reazione rapida dovrebbe comprendere un novero limitato di attrezzature tecniche per i possibili interventi rapidi alle frontiere. Gli interventi rapidi alle frontiere dovrebbero fornire rinforzi per un periodo limitato qualora sia necessaria una reazione immediata e tale intervento sia in grado di dare una risposta efficace. Per garantire l'efficacia di tali interventi, gli Stati membri dovrebbero rendere il personale che distaccano presso l'Agenzia, che forniscono all'Agenzia per impieghi di breve durata e che impiegano ai fini della riserva di reazione rapida, disponibile allo scopo di formare apposite squadre e di fornire l'attrezzatura tecnica necessaria. Qualora l'equipaggio impiegato con l'attrezzatura tecnica di uno Stato membro provenga da tale Stato membro, esso dovrebbe essere computato nel contributo di tale Stato membro al corpo permanente. L'Agenzia e lo Stato membro interessato dovrebbero concordare un piano operativo.
Qualora in determinate zone delle frontiere esterne si debbano affrontare sfide migratorie specifiche e sproporzionate caratterizzate dall'arrivo di ampli flussi migratori misti, gli Stati membri dovrebbero poter contare su maggiori rinforzi tecnici e operativi. Tali rinforzi dovrebbero essere forniti nei punti di crisi (hotspot) dalle squadre di sostegno per la gestione della migrazione. Tali squadre dovrebbero essere composte da personale operativo da attingere dal corpo permanente e da esperti dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) e da Europol e, se del caso, dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, o da altri organi, uffici e agenzie dell'Unione e degli Stati membri. La Commissione dovrebbe garantire il coordinamento necessario della valutazione delle necessità inviata dagli Stati membri. L'Agenzia dovrebbe assistere la Commissione nel coordinamento delle varie agenzie sul terreno. La Commissione dovrebbe stabilire, in collaborazione con lo Stato membro ospitante e le agenzie competenti dell'Unione, le modalità di cooperazione presso il punto di crisi. La Commissione dovrebbe garantire la cooperazione delle agenzie pertinenti nell'ambito dei rispettivi mandati ed essere responsabile del coordinamento delle attività delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione.
Gli Stati membri dovrebbero garantire che ogni autorità preposta a ricevere le domande di protezione internazionale, quali la polizia, le guardie di frontiera, le autorità competenti per l'immigrazione e il personale dei centri di trattenimento abbiano le pertinenti informazioni. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che il personale di tali autorità riceva il livello necessario di formazione adeguato ai loro compiti e alle loro responsabilità, le istruzioni per informare i richiedenti sul luogo e le modalità con cui possono presentare domanda di protezione internazionale e le istruzioni in merito alle modalità con cui indirizzare le persone in una situazione vulnerabile ai meccanismi di rinvio adeguati.
Nelle sue conclusioni del 28 giugno 2018 il Consiglio europeo ha ribadito l'importanza di poter contare su un approccio globale alla migrazione, sostenendo che essa è una sfida non per un solo Stato membro, ma per l'Europa nel suo complesso. A tale riguardo ha sottolineato l'importanza, per l'Unione, di fornire pieno sostegno per garantire una gestione ordinata dei flussi migratori.
L'Agenzia e l'EASO dovrebbero cooperare strettamente al fine di affrontare efficacemente le sfide migratorie caratterizzate da ampli flussi migratori misti, specie alle frontiere esterne. In particolare, l'agenzia e l'EASO dovrebbero coordinare le loro attività e sostenere gli Stati membri nello svolgimento delle procedure relative alla protezione internazionale e le procedure di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi le cui domande di protezione internazionale siano state respinte. L'Agenzia e l'EASO dovrebbero inoltre cooperare nell'ambito di altre attività operative comuni, come le analisi condivise dei rischi, la raccolta di dati statistici, la formazione e il sostegno agli Stati membri in relazione alla pianificazione di emergenza.
Le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera sono responsabili di numerosi compiti, che possono includere la sicurezza marittima, la sicurezza, la ricerca e il soccorso in mare, il controllo di frontiera, il controllo della pesca, il controllo doganale, l'applicazione della legge in generale e la protezione dell'ambiente. L'Agenzia, l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) dovrebbero pertanto rafforzare sia la cooperazione tra loro, sia la cooperazione con le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera per aumentare la conoscenza della situazione marittima e per sostenere azioni coerenti ed economicamente efficienti. Le sinergie tra i vari attori del settore marittimo dovrebbero essere in linea con la gestione europea integrata delle frontiere e con le strategie di sicurezza marittima.
Nei punti di crisi, gli Stati membri dovrebbero cooperare con le agenzie competenti dell'Unione che agiscono nell'ambito dei rispettivi mandati e poteri con il coordinamento della Commissione. La Commissione, in cooperazione con le agenzie competenti dell'Unione, dovrebbe garantire che le attività nei punti di crisi rispettino il pertinente diritto dell'Unione e i diritti fondamentali.
Se giustificato dai risultati della valutazione delle vulnerabilità, dall'analisi dei rischi, oppure quando a una o più sezioni di frontiera è stato temporaneamente attribuito un livello di impatto critico, il direttore esecutivo dell'Agenzia dovrebbe raccomandare allo Stato membro interessato di avviare ed effettuare operazioni congiunte o interventi rapidi alle frontiere.
Qualora il controllo delle frontiere esterne sia reso inefficace in misura tale da rischiare di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen in quanto uno Stato membro non adotta le misure necessarie conformemente alla valutazione delle vulnerabilità, o in quanto uno Stato membro che si trova ad affrontare una sfida specifica e sproporzionata alle frontiere esterne non ha richiesto all'Agenzia un sostegno sufficiente o non sta dando seguito a tale sostegno, dovrebbe essere fornita una risposta unificata, rapida ed efficace a livello di Unione. Al fine di attenuare tali rischi, e per assicurare un migliore coordinamento a livello di Unione, è opportuno che la Commissione proponga al Consiglio una decisione che individui le misure da attuarsi da parte dell'Agenzia e richieda allo Stato membro interessato di cooperare con l'Agenzia nell'attuazione di tali misure. La competenza di esecuzione per l'adozione di tale decisione dovrebbe essere attribuita al Consiglio in ragione della potenziale sensibilità politica delle misure da adottare, suscettibili di incidere sui poteri statali di governo e applicazione della legge. L'Agenzia dovrebbe inoltre stabilire le azioni da intraprendere per l'esecuzione pratica delle misure indicate nella decisione del Consiglio. Insieme allo Stato membro interessato, l'Agenzia dovrebbe elaborare un piano operativo. Lo Stato membro interessato dovrebbe agevolare l'attuazione della decisione del Consiglio e il piano operativo rispettando, tra l'altro, gli obblighi di cui al presente regolamento. Qualora uno Stato membro non si conformi entro 30 giorni alla decisione del Consiglio e non cooperi con l'Agenzia nell'attuazione delle misure ivi contenute, la Commissione dovrebbe poter attivare la procedura specifica di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/399 per far fronte a circostanze eccezionali che mettono a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne.
Il corpo permanente dovrebbe essere costituito da quattro categorie di personale operativo, ossia il personale statutario, il personale distaccato a lungo termine presso l'Agenzia dagli Stati membri, il personale messo a disposizione dagli Stati membri per un impiego di breve durata e il personale della riserva di reazione rapida per gli interventi rapidi alle frontiere. Il personale operativo dovrebbe comprendere guardie di frontiera, scorte per i rimpatri, esperti in materia di rimpatrio e altro personale competente. Il corpo permanente dovrebbe essere impiegato nell'ambito delle squadre. L'effettiva entità del personale operativo impiegato a partire dal corpo permanente dovrebbe dipendere dalle esigenze operative.
Il personale operativo impiegato come membri delle squadre dovrebbe avere tutti i poteri necessari per svolgere compiti di controllo di frontiera e di rimpatrio, compresi compiti che necessitano di poteri esecutivi definiti nelle pertinenti disposizioni legislative nazionali o, nel presente regolamento. Qualora il personale statutario dell'Agenzia eserciti poteri esecutivi, l'Agenzia è responsabile dei danni eventualmente arrecati.
Gli Stati membri dovrebbero contribuire al corpo permanente ai sensi dell'allegato II per i distacchi a lungo termine e all'allegato III per gli impieghi di breve durata. I contributi individuali degli Stati membri dovrebbero essere stabiliti sulla base dei criteri di distribuzione concordati durante i negoziati del 2016 sul regolamento (UE) 2016/1624 per la riserva di reazione rapida di cui all'allegato I di tale regolamento. Tale criterio di distribuzione dovrebbe essere adeguato, in proporzione, alle dimensioni del corpo permanente. Tali contributi dovrebbero essere inoltre fissati in misura proporzionata anche per i paesi associati Schengen.
Nel selezionare i numeri e i profili del personale da indicare nella decisione del consiglio di amministrazione, è opportuno che il direttore esecutivo applichi i principi della parità di trattamento e di proporzionalità, in particolare per quanto riguarda le capacità nazionali degli Stati membri.
È auspicabile che ciascuno Stato membro e l'Agenzia concordino, nell'ambito di negoziati bilaterali annuali e tenendo conto delle capacità e della proporzionalità, il calendario preciso delle attività a breve termine del corpo permanente e la messa a disposizione delle attrezzature tecniche cofinanziate nell'ambito delle azioni specifiche del Fondo sicurezza interna o di altri finanziamenti specifici dell'Unione. In sede di richiesta dei contributi nazionali, il direttore esecutivo dovrebbe applicare di norma i principi di proporzionalità e della parità di trattamento degli Stati membri, al fine di evitare situazioni che incidano sensibilmente sull'espletamento dei compiti nazionali in uno Stato membro, richiedendo a quest'ultimo l'invio dei suoi contributi annuali in un particolare periodo di quattro mesi. Tali meccanismi dovrebbero includere la possibilità per gli Stati membri di rispettare i loro obblighi in materia di periodi di impiego mediante periodi non consecutivi. Per quanto riguarda l'impiego a breve termine dal corpo permanente, gli Stati membri dovrebbero poter adempiere ai loro obblighi di impiego a breve termine in modo cumulativo, mettendo a disposizione un maggior numero di membri del personale per periodi più brevi o singoli elementi di personale per più di quattro mesi, conformemente alla pianificazione concordata tramite negoziati bilaterali annuali.
Fatta salva la conclusione tempestiva del piano operativo per le operazioni marittime, l'Agenzia dovrebbe fornire quanto prima agli Stati membri partecipanti informazioni specifiche sull'applicazione della pertinente giurisdizione e del diritto applicabile, in particolare sulle prerogative dei capitani delle navi e dei comandanti degli aeromobili, sulle condizioni di utilizzo della forza e sull'imposizione di misure restrittive o detentive.
Lo sviluppo a lungo termine delle risorse umane per garantire il contributo degli Stati membri al corpo permanente dovrebbe essere supportato da un sistema di sostegno finanziario. A tal fine, è opportuno autorizzare l'Agenzia a utilizzare la concessione di sovvenzioni agli Stati membri senza invito a presentare proposte a titolo di «finanziamenti non collegati ai costi» subordinate al rispetto delle condizioni di cui al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio11. Il sostegno finanziario dovrebbe consentire agli Stati membri di assumere e formare personale supplementare per dotarsi della flessibilità necessaria per soddisfare i contributi obbligatori al corpo permanente. Il sistema di sostegno finanziario dovrebbe tener conto del tempo necessario per l'assunzione e la formazione del personale e basarsi pertanto sulla regola N+2. Tale apposito sistema di finanziamento dovrebbe apportare il giusto equilibrio tra i rischi di irregolarità e di frode e i costi dei controlli. Il regolamento fissa le condizioni fondamentali che determinano il sostegno finanziario, vale a dire l'assunzione e la formazione del numero adeguato di guardie di frontiera o di altri specialisti, corrispondente al numero di agenti distaccati presso l'Agenzia a lungo termine, o l'effettivo impiego di agenti durante le attività operative dell'Agenzia per un periodo consecutivo o non consecutivo non inferiore a quattro mesi o su base proporzionale per gli impieghi per un periodo consecutivo o non consecutivo inferiore a quattro mesi. Data la mancanza di dati pertinenti e comparabili sui costi effettivi tra Stati membri, lo sviluppo di un sistema di finanziamento basato sui costi sarebbe eccessivamente complesso e non affronterebbe la necessità di un regime di finanziamento semplice, rapido, efficiente ed efficace. Allo scopo di fissare l'ammontare di tali finanziamenti per i vari Stati membri, è opportuno usare come importo di riferimento lo stipendio annuale degli agenti contrattuali del gruppo di funzioni III, grado 8, scatto 1, delle istituzioni dell'Unione, con un coefficiente correttivo per Stato membro in linea con il principio di sana gestione finanziaria e in uno spirito di parità di trattamento. Nell'attuare tale sostegno finanziario, l'Agenzia e gli Stati membri dovrebbero garantire il rispetto dei principi di cofinanziamento e divieto del doppio finanziamento.
Al fine di attenuare le eventuali ripercussioni sui servizi nazionali connessi all'assunzione del personale statutario per il corpo permanente, i servizi competenti degli Stati membri dovrebbero essere sostenuti per coprire gli investimenti necessari alla formazione del nuovo personale che sostituisce quello in partenza.
Nell'ottica dell'impiego del corpo permanente sui territori di paesi terzi, l'Agenzia dovrebbe sviluppare le capacità delle proprie strutture di comando e controllo, nonché una procedura per garantire la responsabilità civile e penale dei membri delle squadre.
Al fine di consentire l'effettivo impiego del corpo permanente dal 1o gennaio 2021, è opportuno adottare e attuare quanto prima alcune decisioni e misure di esecuzione. Pertanto, l'Agenzia, di concerto con gli Stati membri e la Commissione, dovrebbe concorrere alla preparazione di tali misure di esecuzione e decisioni che andranno adottate dal consiglio di amministrazione. Tale processo di preparazione dovrebbe inglobare la relativa assunzione da parte dell'Agenzia e degli Stati membri di cui al presente regolamento.
Tuttavia, onde assicurare la continuità del sostegno alle attività operative organizzate dall'Agenzia, tutti gli invii, compresi quelli nell'ambito della riserva di reazione rapida effettuati entro il 31 dicembre 2020 dovrebbero essere pianificati e attuati, ai sensi del regolamento (UE) 2016/1624 e dei negoziati bilaterali annuali svolti nel 2019. A tal fine è opportuno che le pertinenti disposizioni di tale regolamento siano solo abrogate con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Le risorse umane dell'Agenzia dovrebbero consistere in personale preposto ai suoi specifici compiti, presso la sede centrale oppure come parte del corpo permanente. Il personale statutario all'interno del corpo permanente dovrebbe essere impiegato principalmente come membro delle squadre. Solo un numero limitato e chiaramente definito del personale statutario dovrebbe poter essere assunto per svolgere funzioni di sostegno per la creazione del corpo permanente, in particolare presso la sede centrale.
Per superare le persistenti carenze nella messa in comune volontaria di attrezzature tecniche da parte degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda i mezzi di larga scala, l'Agenzia dovrebbe disporre delle proprie necessarie attrezzature, da impiegare per operazioni congiunte o interventi rapidi alle frontiere o per altre attività operative. Tali mezzi dovrebbero essere autorizzati dagli Stati membri in quanto adibiti a un servizio pubblico. Sebbene dal 2011 l'Agenzia possa, legalmente, acquistare o noleggiare le proprie attrezzature tecniche, tale possibilità è stata in seguito considerevolmente ostacolata dalla mancanza di risorse di bilancio.
Di conseguenza, per stare al passo col livello di ambizione alla base dell'istituzione del corpo permanente, la Commissione ha stanziato una dotazione significativa nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, per consentire all'Agenzia di acquistare, mantenere e gestire i necessari mezzi aerei, navali e terrestri corrispondenti alle sue esigenze operative. Mentre l'acquisizione dei mezzi necessari potrebbe essere un processo lungo, in particolare per quelli di grandi dimensioni, l'attrezzatura propria dell'Agenzia dovrebbe in definitiva diventare la spina dorsale delle operazioni, con contributi supplementari degli Stati membri da richiedere in circostanze eccezionali. Le attrezzature dell'Agenzia dovrebbero essere gestite in larga misura dal personale tecnico dell'Agenzia appartenente al corpo permanente. Per garantire l'uso efficace delle risorse finanziarie proposte, l'acquisizione dei mezzi necessari dovrebbe basarsi su una strategia pluriennale decisa il prima possibile dal consiglio di amministrazione. È necessario garantire la sostenibilità dell'Agenzia mediante i futuri quadri finanziari pluriennali, come anche la continuità di una gestione complessiva europea integrata delle frontiere.
Nel dare attuazione al presente regolamento l'Agenzia e gli Stati membri dovrebbero utilizzare al meglio le capacità esistenti in termini di risorse umane e di attrezzature tecniche, sia a livello di Unione che a livello nazionale.
Gli Stati membri e l'Agenzia dovrebbero coordinare l'evoluzione a lungo termine delle nuove capacità della guardia di frontiera e costiera europea, in linea con il ciclo politico strategico pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere, tenendo conto della lunga durata di alcuni processi. Ciò comprende l'assunzione e la formazione di nuove guardie di frontiera che nel corso della loro carriera potrebbero servire sia negli Stati membri che nel corpo permanente, l'acquisto, la manutenzione e lo smaltimento di attrezzature per le quali si dovrebbero studiare opportunità di interoperabilità ed economie di scala, e lo sviluppo di nuove attrezzature e delle relative tecnologie, anche attraverso la ricerca.
La tabella di marcia relativa alle capacità dovrebbe far convergere i piani di sviluppo delle capacità degli Stati membri e la pianificazione pluriennale delle risorse dell'Agenzia per ottimizzare gli investimenti a lungo termine al fine di proteggere al meglio le frontiere esterne.
Tenuto conto del mandato rafforzato dell'Agenzia, dell'istituzione del corpo permanente, della sua presenza rafforzata sul campo alle frontiere esterne e del suo maggiore impegno nel settore del rimpatrio, l'Agenzia dovrebbe poter creare degli uffici antenna in prossimità dei luoghi in cui si svolgono attività operative significative, per la durata di tali attività. Tali uffici antenna dovrebbero fungere da interfaccia fra l'Agenzia e lo Stato membro ospitante, dovrebbero occuparsi di compiti di coordinamento, logistica e sostegno e agevolare la cooperazione fra l'Agenzia e gli Stati membri.
Siccome la cooperazione tra agenzie rientra nella gestione europea integrata delle frontiere, l'Agenzia dovrebbe collaborare strettamente con tutti gli organi, uffici e agenzie competenti dell'Unione, in particolare con Europol e con l'EASO. Tale cooperazione dovrebbe svolgersi a livello di sede, in zone operative e, se del caso, a livello di uffici antenna.
L'Agenzia e gli Stati membri, in particolare le loro accademie di formazione, dovrebbero cooperare strettamente per quanto concerne i programmi di formazione del corpo permanente garantendo al contempo che i programmi di formazione siano armonizzati e promuovano i valori comuni sanciti dai trattati. Dopo aver ottenuto l'approvazione del consiglio di amministrazione, l'Agenzia dovrebbe poter istituire un proprio centro di formazione per agevolare ulteriormente l'inclusione di una cultura europea comune nella formazione offerta.
È opportuno che l'Agenzia sviluppi ulteriormente programmi fondamentali di studio comuni e idonei ausili formativi per la gestione delle frontiere e i rimpatri, inclusa una formazione specifica sulla protezione delle persone vulnerabili, tra cui i minori. L'Agenzia dovrebbe inoltre offrire corsi di formazione supplementari e seminari relativi ai compiti di gestione integrata delle frontiere, anche per i funzionari dei servizi nazionali competenti. Essa dovrebbe impartire ai membri del corpo permanente una formazione specialistica in relazione alle loro mansioni e competenze. Ciò dovrebbe includere una formazione sul pertinente diritto dell'Unione e internazionale e sui diritti fondamentali. È opportuno che l'Agenzia sia autorizzata a organizzare attività di formazione in collaborazione con gli Stati membri e paesi terzi sul loro territorio.
Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza in uno Stato membro è, ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio12, un elemento essenziale dello sforzo globale per contrastare la migrazione illegale e costituisce un'importante questione di interesse pubblico rilevante.
È opportuno che l'Agenzia intensifichi l'assistenza agli Stati membri per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi, in funzione della politica di rimpatrio dell'Unione e nel rispetto della direttiva 2008/115/CE. In particolare, è opportuno che l'Agenzia coordini e organizzi operazioni di rimpatrio da uno o più Stati membri e organizzi e conduca interventi di rimpatrio per potenziare i sistemi di rimpatrio di Stati membri che richiedano una maggiore assistenza tecnica e operativa al fine di adempiere i propri obblighi di rimpatrio di cittadini di paesi terzi ai sensi della suddetta direttiva.
L'Agenzia, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e fatta salva la responsabilità degli Stati membri per l'emissione delle decisioni di rimpatrio, dovrebbe fornire assistenza tecnica e operativa agli Stati membri nelle procedure di rimpatrio, compresa l'identificazione dei cittadini di paesi terzi e altre attività degli Stati membri precedenti al rimpatrio e legate al rimpatrio. L'Agenzia dovrebbe inoltre assistere gli Stati membri nell'acquisizione dei documenti di viaggio per il rimpatrio, in collaborazione con le autorità dei paesi terzi interessati.
È auspicabile che l'Agenzia autorizzi, previo accordo dello Stato membro interessato, il comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) del Consiglio d'Europa a effettuare visite nei luoghi dove operazioni di rimpatrio sono da essa effettuate, nell'ambito del meccanismo di controllo istituito dai membri del Consiglio d'Europa nell'ambito della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti.
L'assistenza prestata agli Stati membri nelle procedure di rimpatrio dovrebbe comprendere la fornitura di informazioni pratiche sui paesi terzi di rimpatrio rilevanti ai fini dell'applicazione del presente regolamento, quali i recapiti o altre informazioni logistiche necessarie per garantire il regolare e dignitoso svolgimento delle operazioni di rimpatrio. L'assistenza dovrebbe comprendere anche, la gestione e la manutenzione di una piattaforma per lo scambio di dati e informazioni necessari all'Agenzia per fornire assistenza tecnica e operativa ai sensi del presente regolamento. È opportuno che la piattaforma disponga di un'infrastruttura di comunicazione che consenta la trasmissione automatica dei dati statistici da parte dei sistemi degli Stati membri per la gestione dei rimpatri.
L'eventuale esistenza di accordi tra uno Stato membro e un paese terzo non esime l'Agenzia o gli Stati membri dagli obblighi o dalla responsabilità derivanti dal diritto dell'Unione o dal diritto internazionale, in particolare per quanto riguarda il rispetto del principio di non respingimento (non-refoulement) e il divieto della tortura e di trattamenti inumani o degradanti.
Gli Stati membri dovrebbero poter collaborare a livello operativo con altri Stati membri o paesi terzi alle frontiere esterne, anche per quanto riguarda operazioni militari a fini di contrasto, nella misura in cui tale cooperazione è compatibile con le azioni dell'Agenzia.
L'Agenzia dovrebbe migliorare lo scambio di informazioni e la cooperazione con altri organi, uffici e agenzie dell'Unione, come Europol, l'EASO, l'EMSA, il centro satellitare dell'Unione europea, l'AESA e il gestore di rete di EATMN, al fine di utilizzare al meglio le informazioni, le capacità e i sistemi già disponibili a livello europeo, quale Copernicus, il programma dell'Unione di osservazione e monitoraggio della terra.
La cooperazione con i paesi terzi è un aspetto importante della gestione europea integrata delle frontiere. Essa dovrebbe servire a promuovere le norme europee in materia di gestione delle frontiere e di rimpatrio, a scambiare informazioni e analisi dei rischi, a facilitare l'attuazione dei rimpatri al fine di aumentarne l'efficienza e a sostenere i paesi terzi nel settore della gestione delle frontiere e della migrazione, anche mediante l'impiego del corpo permanente, qualora tale sostegno sia necessario per proteggere le frontiere esterne e l'efficace gestione della politica dell'Unione in materia di migrazione.
Ove raccomandi al Consiglio di autorizzarla a negoziare un accordo sullo status con un paese terzo, la Commissione dovrebbe valutare la situazione dei diritti fondamentali in relazione ai settori contemplati dall'accordo sullo status nel paese terzo in questione e informarne il Parlamento europeo.
La cooperazione con i paesi terzi dovrebbe avvenire nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione e conformemente ai principi e agli obiettivi stabiliti dall'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE). La Commissione dovrebbe assicurare la coerenza tra la gestione europea integrata delle frontiere e le altre politiche dell'Unione nel settore dell'azione esterna dell'Unione, in particolare la politica di sicurezza e di difesa comune. La Commissione dovrebbe essere assistita dall'Alto rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza comune. Tale cooperazione dovrebbe applicarsi in particolare alle attività dell'Agenzia che si svolgono sul territorio di paesi terzi o che coinvolgono funzionari di paesi terzi in settori quali l'analisi dei rischi, la pianificazione e lo svolgimento delle operazioni, la formazione, lo scambio di informazioni e la cooperazione.
Onde garantire che le informazioni contenute in Eurosur siano quanto più possibile complete e aggiornate, in particolare per quanto riguarda la situazione nei paesi terzi, l'Agenzia dovrebbe cooperare con le autorità dei paesi terzi nell'ambito di accordi bilaterali e multilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi, comprese le reti regionali o attraverso un accordo di lavoro stipulato tra l'Agenzia e le autorità competenti dei paesi terzi. A tal fine il Servizio europeo per l'azione esterna e le delegazioni e gli uffici dell'Unione dovrebbero fornire tutte le informazioni che potrebbero essere utili per Eurosur.
Il presente regolamento include disposizioni in materia di cooperazione con i paesi terzi, poiché uno scambio di informazioni e una cooperazione permanenti e ben strutturati con questi paesi, inclusi, ma non solo, quelli vicini, sono fattori fondamentali per il conseguimento degli obiettivi della gestione europea integrata delle frontiere È fondamentale che lo scambio di informazioni e qualsiasi cooperazione tra Stati membri e paesi terzi siano effettuati nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.
L'assistenza fornita ai paesi terzi dovrebbe integrare il sostegno dell'Agenzia agli Stati membri per l'applicazione delle misure dell'Unione inerenti all'applicazione della gestione europea integrata delle frontiere esterne.
Gli accordi bilaterali e multilaterali conclusi dagli Stati membri con paesi terzi nei settori contemplati dalla gestione europea integrata delle frontiere potrebbero contenere informazioni sensibili sotto il profilo della sicurezza. Una volta notificate alla Commissione, tali informazioni dovrebbero essere trattate dalla Commissione conformemente alle norme di sicurezza applicabili.
Per stabilire un quadro situazionale completo e un'analisi dei rischi della zona pre-frontaliera, l'Agenzia e i centri nazionali di coordinamento dovrebbero raccogliere informazioni e coordinarsi con i funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione inviati nei paesi terzi dagli Stati membri, con la Commissione, con l'Agenzia o con altri organi, uffici e agenzie dell'Unione.
L'azione comune 98/700/GAI del Consiglio13 ha istituito il sistema relativo ai documenti falsi e autentici online («FADO») presso il segretariato generale del Consiglio permettendo alle autorità degli Stati membri di ottenere informazioni sui nuovi metodi di falsificazione individuati, nonché sui nuovi documenti autentici in circolazione.
Nelle sue conclusioni del 27 marzo 2017, il Consiglio ha affermato che la gestione del sistema FADO è obsoleta e che è necessaria una modifica della sua base giuridica per continuare a soddisfare i requisiti delle politiche in materia di giustizia e affari interni. Il Consiglio ha inoltre osservato che si potrebbero sfruttare sinergie a tale riguardo utilizzando le competenze dell'Agenzia nel settore della frode documentale e il lavoro già svolto dall'Agenzia in materia. È pertanto previsto che l'Agenzia subentri al segretariato generale del Consiglio nell'amministrazione e nella gestione operativa e tecnica del sistema «FADO» una volta che il Parlamento europeo e il Consiglio abbiano adottato il pertinente atto normativo sul sistema in questione, che sostituisce l'azione comune 98/700/GAI.
Prima dell'adozione del pertinente atto normativo sul sistema FADO è auspicabile garantire la piena operatività del sistema FADO fino al momento in cui il trasferimento è effettivamente avvenuto e i dati esistenti sono trasferiti nel nuovo sistema. La proprietà dei dati esistenti verrebbe quindi trasferita all'Agenzia.
Qualsiasi trattamento di dati personali da parte dell'Agenzia nell'ambito del presente regolamento dovrebbe essere svolto ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio14.
Qualsiasi trattamento di dati personali da parte degli Stati membri nell'ambito del presente regolamento dovrebbe essere effettuato ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio15 o alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio16, a seconda dei casi.
Nell'ambito dei rimpatri, spesso i cittadini di paesi terzi non sono in possesso di alcun documento di identificazione e non cooperano all'accertamento della loro identità, omettendo di comunicare informazioni o fornendo dati personali inesatti. Data la particolare necessità politica di procedure di rimpatrio rapide, è necessario che l'Agenzia possa limitare determinati diritti degli interessati, in modo da impedire che l'abuso di tali diritti possa ostacolare l'adeguata attuazione delle procedure di rimpatrio e l'effettiva esecuzione delle decisioni di rimpatrio da parte degli Stati membri, o possa impedire all'Agenzia di svolgere efficacemente i propri compiti. In particolare, l'esercizio del diritto alla limitazione del trattamento potrebbe ritardare e ostacolare in modo significativo lo svolgimento delle operazioni di rimpatrio. Talvolta, inoltre, il diritto di accesso del cittadino di un paese terzo potrebbe pregiudicare un'operazione di rimpatrio, aumentando il rischio di fuga nel caso in cui il cittadino di un paese terzo venga a sapere che l'Agenzia sta trattando i suoi dati nell'ambito di un'operazione di rimpatrio programmata. Il diritto alla rettifica, d'altro lato, può aumentare il rischio che il cittadino di paese terzo in questione inganni le autorità fornendo dati non corretti. Al fine di permettere all'Agenzia di limitare taluni diritti degli interessati, essa dovrebbe essere in grado di adottare norme interne su tali limitazioni.
Onde assolvere correttamente i propri compiti nel settore del rimpatrio, anche assistendo gli Stati membri nella corretta attuazione delle procedure di rimpatrio e nell'effettiva esecuzione delle decisioni di rimpatrio, e per facilitare le operazioni di rimpatrio, l'Agenzia potrebbe aver bisogno di trasferire i dati personali dei rimpatriandi nei paesi terzi. I paesi terzi di rimpatrio spesso non sono soggetti alle decisioni di adeguatezza adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679 o a norma dell'articolo 36 della direttiva (UE) 2016/680, e spesso non hanno concluso o non intendono concludere un accordo di riammissione con l'Unione, oppure prevedono adeguate garanzie ai sensi dell'articolo 48 del regolamento (UE) 2018/1725 o ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 37 della direttiva (UE) 2016/680. Tuttavia, nonostante gli intensi sforzi prodigati dall'Unione per cooperare con i principali paesi di origine dei cittadini di paesi terzi in posizione illegale oggetto di un provvedimento di rimpatrio, non è sempre possibile garantire il rispetto sistematico, da parte di tali paesi terzi, dell'obbligo stabilito dal diritto internazionale di riammettere i loro stessi cittadini. Gli accordi di riammissione, conclusi o in corso di negoziazione tra l'Unione o gli Stati membri, che prevedono adeguate garanzie per i dati personali, riguardano un numero limitato di tali paesi terzi. Nel caso in cui non esistano ancora tali accordi i dati personali dovrebbero essere trasferiti dall'Agenzia al fine di agevolare le operazioni di rimpatrio dell'Unione sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1725.
Ogni trasferimento di dati personali da parte degli Stati membri verso paesi terzi dovrebbe avvenire a norma del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva (UE) 2016/680, a seconda dei casi. In mancanza di accordi di riammissione, e in deroga all'obbligo di adottare decisioni di adeguatezza o prevedere garanzie adeguate, il trasferimento di dati personali dagli Stati membri alle autorità di paesi terzi dovrebbe essere ammesso ai fini dell'attuazione della politica di rimpatrio dell'Unione. In situazioni specifiche dovrebbe essere possibile ricorrere alla deroga di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 38 della direttiva (UE) 2016/680, a seconda dei casi, alle condizioni stabilite in tali articoli.
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dagli articoli 2 e 6 TUE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («la Carta»), in particolare il rispetto per la dignità umana, il diritto alla vita, la proibizione della tortura e di trattamenti o pene inumani o degradanti, la proibizione della tratta di esseri umani, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla protezione dei dati personali, il diritto di accesso ai documenti, il diritto di asilo, la protezione contro l'allontanamento e l'espulsione, il divieto di respingimento, il divieto di discriminazione e i diritti del minore.
Il presente regolamento dovrebbe istituire un meccanismo di denuncia per l'Agenzia, in cooperazione con il responsabile dei diritti fondamentali, per garantire il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le attività dell'Agenzia. Dovrebbe trattarsi di un meccanismo amministrativo nell'ambito del quale il responsabile dei diritti fondamentali dovrebbe essere competente per la gestione delle denunce ricevute dall'Agenzia ai sensi del diritto a una buona amministrazione. Il responsabile dei diritti fondamentali dovrebbe esaminare la ricevibilità di una denuncia, registrare le denunce ricevibili, inoltrare ogni denuncia registrata al direttore esecutivo, trasmettere le denunce riguardanti i membri delle squadre allo Stato membro di appartenenza e registrare il seguito assicurato dall'Agenzia o da detto Stato membro. Il meccanismo dovrebbe essere efficace e atto a garantire che sia dato un seguito adeguato alle denunce. Il meccanismo di denuncia dovrebbe far salvo l'accesso ai mezzi di ricorso amministrativi e giudiziari e non costituire un requisito per avvalersi di tali mezzi. Le indagini penali dovrebbero essere svolte dagli Stati membri. Ai fini di una maggiore trasparenza e responsabilità, l'Agenzia dovrebbe includere nella sua relazione annuale un resoconto sul meccanismo di denuncia. La relazione dovrebbe indicare, in particolare, il numero delle denunce ricevute, la natura delle violazioni dei diritti fondamentali, le operazioni interessate e, se possibile, le misure di follow-up adottate dall'Agenzia e dagli Stati membri. Il responsabile dei diritti fondamentali dovrebbe avere accesso a tutte le informazioni riguardanti il rispetto dei diritti fondamentali in relazione a tutte le attività dell'Agenzia. Dovrebbe inoltre disporre delle risorse e del personale necessari per poter svolgere efficacemente i vari compiti ai sensi del presente regolamento. Il personale messogli a disposizione dovrebbe avere le competenze e l'anzianità commisurati all'ampliamento delle attività e dei poteri dell'Agenzia.
L'Agenzia dovrebbe essere indipendente per quanto riguarda le questioni tecniche e operative e possedere autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria. È necessario e opportuno, a tal fine, che essa sia un organismo dell'Unione dotato di personalità giuridica per esercitare le competenze di esecuzione conferitele dal presente regolamento.
La Commissione e gli Stati membri dovrebbero essere rappresentati nell'ambito di un consiglio di amministrazione al fine di esercitare un controllo sull'Agenzia. Il consiglio di amministrazione dovrebbe consistere, ove possibile, dei responsabili operativi dei servizi nazionali preposti alla gestione delle frontiere o dei relativi rappresentanti. Le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione dovrebbero sforzarsi di limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei lavori del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione dovrebbe godere dei necessari poteri per predisporre il bilancio dell'Agenzia, verificarne l'esecuzione, adottare le opportune regole finanziarie, stabilire procedure di lavoro trasparenti per l'iter decisionale dell'Agenzia e nominare il direttore esecutivo e tre vicedirettori esecutivi, a ciascuno dei quali dovrebbero essere assegnate responsabilità in un certo ambito di competenze dell'Agenzia, come la gestione del corpo permanente, la supervisione dei compiti dell'Agenzia relativi ai rimpatri o la gestione della partecipazione dell'Agenzia a sistemi informatici su larga scala. È opportuno che l'Agenzia sia gestita e disciplinata tenendo conto dei principi dell'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'Unione, adottato il 19 luglio 2012 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione.
Dato il coinvolgimento del Parlamento europeo nelle materie disciplinate dal presente regolamento, il presidente del consiglio di amministrazione dovrebbe poter invitare un esperto del Parlamento europeo a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione.
Ogni anno il consiglio di amministrazione dovrebbe preparare un documento di programmazione unico. In sede di preparazione del documento, è opportuno che il consiglio di amministrazione tenga conto delle raccomandazioni del gruppo di lavoro interistituzionale sulle risorse delle agenzie decentrate.
Per garantire l'autonomia dell'Agenzia, è opportuno dotarla di un bilancio autonomo alimentato principalmente da un contributo dell'Unione. Il bilancio dell'Agenzia dovrebbe essere predisposto ai sensi del principio della programmazione di bilancio basata sui risultati, tenendo conto degli obiettivi dell'Agenzia e dei risultati che prevede di ottenere dalle proprie mansioni. La procedura di bilancio dell'Unione dovrebbe applicarsi ai contributi e alle sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione. La revisione contabile dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti. In situazioni eccezionali in cui il bilancio disponibile è ritenuto insufficiente e la procedura di bilancio non consente una risposta adeguata a situazioni in rapida evoluzione, dovrebbe essere possibile sovvenzionare l'Agenzia a titolo dei fondi dell'Unione perché possa svolgere i compiti affidatile.
Il direttore esecutivo, nella sua veste di ordinatore, dovrebbe valutare periodicamente i rischi finanziari connessi alle attività dell'Agenzia e adottare le necessarie misure di attenuazione conformemente al quadro finanziario applicabile all'Agenzia nonché informare di conseguenza il consiglio di amministrazione.
Si prevede che negli anni a venire l'Agenzia si trovi a dover far fronte a circostanze difficili per soddisfare le eccezionali necessità di assunzione e conservazione di personale qualificato su una base geografica quanto più ampia possibile.
Nello spirito di una responsabilità condivisa, l'Agenzia dovrebbe esigere che il personale che impiega, in particolare il personale statutario del corpo permanente, tra cui il personale statutario impiegato in attività operative, sia in possesso dello stesso livello di formazione, competenza specifica e professionalità del personale distaccato o impiegato dagli Stati membri. Pertanto, l'Agenzia dovrebbe verificare e valutare se il proprio personale statutario tenga una condotta corretta nelle attività operative in materia di controllo di frontiera e rimpatri.
È opportuno che il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio17 si applichi senza restrizioni all'Agenzia e che questa aderisca all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)18.
A norma del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio19 la Procura europea dovrebbe poter indagare e perseguire le frodi e altri reati penali lesivi degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio20.
È opportuno che il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio21 si applichi all'Agenzia. L'Agenzia dovrebbe garantire la massima trasparenza possibile in merito alle proprie attività, senza pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo delle proprie operazioni. Dovrebbe rendere pubbliche le informazioni relative a tutte le proprie attività. Dovrebbe ugualmente garantire che i cittadini e qualsiasi parte interessata possano disporre rapidamente di informazioni riguardo al suo lavoro.
L'Agenzia dovrebbe inoltre riferire al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione in merito alle sue attività nel modo più completo possibile.
La Commissione dovrebbe procedere a una valutazione del presente regolamento. Tale valutazione dovrebbe esaminare, tra l'altro, l'attrattiva dell'Agenzia in quanto datore di lavoro per l'assunzione di personale statutario, al fine di garantire la qualità dei candidati e l'equilibrio geografico.
Le frontiere esterne cui si fa riferimento nel presente regolamento sono quelle a cui si applicano le disposizioni del titolo II del regolamento (UE) 2016/399, che comprende le frontiere esterne degli Stati membri di Schengen conformemente al protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nel quadro dell'Unione europea, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio22.
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire lo sviluppo e l'attuazione di un sistema di gestione integrata delle frontiere esterne al fine di garantire il corretto funzionamento dello spazio Schengen, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri se agiscono in assenza di un coordinamento e, a causa della mancanza di controlli alle frontiere interne e viste le importanti sfide migratorie alle frontiere esterne e la necessità di monitorare efficacemente l'attraversamento di tali frontiere e di contribuire a un livello elevato di sicurezza interna nell'Unione, possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen23 che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio24. La convenzione fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia recante le modalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea25 stabilisce le norme relative alla partecipazione di tali paesi ai lavori dell'Agenzia, comprese le disposizioni sui contributi finanziari e sul personale.
Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen26, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio27.
Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen28 che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio29.
La convenzione fra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, recante le modalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea30, stabilisce le norme relative alla partecipazione di tali paesi ai lavori dell'Agenzia, comprese le disposizioni sui contributi finanziari e sul personale.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio31; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio32; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
L'Agenzia dovrebbe agevolare l'organizzazione di attività specifiche in cui gli Stati membri possano avvalersi delle conoscenze specialistiche e delle attrezzature che l'Irlanda e il Regno Unito potrebbero essere disposti a offrire, secondo modalità da decidere caso per caso dal consiglio di amministrazione. A tal fine, i rappresentanti dell'Irlanda potrebbero essere invitati ad assistere a riunioni del consiglio di amministrazione, per consentire loro di partecipare pienamente alla preparazione di tali attività specifiche. I rappresentanti del Regno Unito possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione fino alla data in cui i trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE.
Sebbene il Regno Unito non partecipi al presente regolamento, ha avuto la possibilità di cooperare con la guardia di frontiera e costiera europea in considerazione della sua posizione di Stato membro. Data la notifica, da parte del Regno Unito, dell'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 TUE, i meccanismi speciali relativi alla cooperazione operativa con il Regno Unito sulla base del presente regolamento dovrebbero essere applicabili fintantoché i trattati non cessino di applicarsi al Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE, oppure a condizione che entri in vigore un accordo sul recesso il Regno Unito ai sensi dell'articolo 50 TUE, che regoli tali meccanismi.
È pendente una controversia tra il Regno di Spagna e il Regno Unito sulla demarcazione delle frontiere di Gibilterra.
La sospensione dell'applicabilità del presente regolamento alle frontiere di Gibilterra non implica cambiamenti nelle rispettive posizioni degli Stati interessati.
Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio33 il 7 novembre 2018 ed ha espresso un parere il 30 novembre 2018.
Il presente regolamento mira a modificare e ampliare le disposizioni dei regolamenti (UE) 2016/1624 e (UE) n. 1052/2013. Poiché le modifiche da apportare sono sostanziali per numero e natura, è opportuno che, per chiarezza, detti atti siano abrogati,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati. Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2019 Per il Parlamento europeo Il presidente D. M. Sassoli Per il Consiglio La presidente T. Tuppurainen