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Sez. 2, Sentenza n. 280 del 13/02/1963 (Rv. 260360 - 01)

POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - OGGETTO MATERIALE DELLA TUTELA - SERVITU - DIMINUZIONE DELL'ESERCIZIO- SUSSISTENZA DELLO SPOGLIO.*
Stato
decisa il 1963-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/260360-01

POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - OGGETTO MATERIALE DELLA TUTELA - SERVITU - DIMINUZIONE DELL'ESERCIZIO- SUSSISTENZA DELLO SPOGLIO.*

Sussiste lo spoglio non solo nel caso di privazioni quantitativamente totale del possesso della cosa o di parte di essa, ma anche quando si verifichi una restrizione o riduzione delle facolta inerenti al potere esercitato sull'intera cosa che, obiettivamente considerata, implichi da parte dello spogliatore un completo sfruttamento economico della cosa a danno dello spoglio. Ne consegue che sussiste l'elemento obiettivo dello spoglio quando l'Esercizio del possesso di una servitu di passaggio sia stato notevolmente diminuito dallo spogliatore allo scopo di godere e di sfruttare completamente il fondo dominante*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1067

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)