Sez. 1, Sentenza n. 4688 del 10/01/2007 Cc. (dep. 06/02/2007) Rv. 236622 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE | Motivazione della sentenza - Controllo di legittimità - Limiti - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE
La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.. (Fattispecie relativa ad una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., avente ad oggetto un reato procedibile a querela, in cui dagli atti risultava in modo inequivoco la mancata proposizione della querela, resa palese dal rifiuto opposto dalla P.O. agli inquirenti di formalizzare la denuncia proposta verbalmente).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)