Sez. 1, Sentenza n. 14470 del 09/07/2005 (Rv. 582862 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE | "Iura novit curia" - Limiti - Fonti di diritto oggettivo - Individuazione - Criteri - Fattispecie - Disciplina dei contratti bancari ex art. 3 della legge n. 154 del 1992 - Disciplina attuativa - Disposizioni stabilite con decreto del Ministro del tesoro o con circolare della Banca d'Italia -
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE
L'art. 3, comma terzo, della legge n. 154 del 1992 (recante norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) nella parte in cui stabilisce -con previsione successivamente confermata dall'art. 117 t.u.l.b.- che la Banca d'Italia, su conforme delibera del CICR (ovvero, su conforme decreto del Ministro del tesoro emanato in via d'urgenza, ex art. 6 del d.lg.CPS n. 691 del 1947), può dettare modalità particolari, anche concernenti la forma, dei contratti bancari relativi a determinate categorie di operazioni o servizi, attribuisce a dette istituzioni il potere di emanare disposizioni che integrano la legge e, nei limiti dalla stessa consentiti, possono derogarvi e che, perciò, costituiscono norme di rango secondario, con la conseguenza che per esse opera il principio 'iura novit curià, che eleva a dovere del giudice la ricerca del diritto (Fattispecie concernente le disposizioni contenute nel decreto del Ministero del Tesoro del 24 aprile 1992 e nella circolare della Banca d'Italia del 24 maggio 1992, recanti disposizioni emanate in forza dell'art. 3 cit.).
Riferimenti normativi: Legge 17/02/1992 num. 154 art. 3, Decreto Legisl. 17/07/1947 num. 691 art. 6, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)