Sez. 3, Sentenza n. 6292 del 05/06/1995 (Rv. 492674 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE | Morte del coltivatore - Eredi - Subingresso nel rapporto - Condizioni.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE
Nell'ipotesi di decesso dell'affittuario di un fondo agrario l'art. 49 legge n. 203/82 richiede in capo a chi voglia proseguire il rapporto la qualità di erede dell'affittuario ed il pregresso svolgimento di attività agricola in qualità di coltivatore diretto con carattere di continuità.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)