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Sez. 3, Sentenza n. 6292 del 05/06/1995 (Rv. 492674 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE | Morte del coltivatore - Eredi - Subingresso nel rapporto - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492674-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE

Nell'ipotesi di decesso dell'affittuario di un fondo agrario l'art. 49 legge n. 203/82 richiede in capo a chi voglia proseguire il rapporto la qualità di erede dell'affittuario ed il pregresso svolgimento di attività agricola in qualità di coltivatore diretto con carattere di continuità.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 49 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)