Sez. 5 - , Sentenza n. 4034 del 12/02/2019 (Rv. 652525 - 02)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - PRESCRIZIONE | Accise - Termine di prescrizione per il recupero dell'imposta - Decorrenza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - PRESCRIZIONE
In tema di recupero delle accise, il termine quinquennale di prescrizione che, ai sensi dell'art. 57, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995, decorre dalla "data in cui è avvenuto il consumo", va riferito alla data di presentazione della dichiarazione annuale da parte del contribuente-fabbricante, responsabile dell'attuazione del tributo, assumendo rilievo il momento in cui l'Ufficio è posto nelle condizioni di verificare l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 55, comma 1, del cit. d.lgs.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 55 com. 1, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 57 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)