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Sez. 3, Sentenza n. 1500 del 26/11/1985 Ud. (dep. 17/02/1986) Rv. 171923 - 01

REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - CONTINUAZIONE FRA ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE E REATI FINANZIARI - CONFIGURABILITÀ - RATIO - FATTISPECIE: ANNULLAMENTO DI SENTENZA.*
Stato
decisa il 1985-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171923-01

REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - CONTINUAZIONE FRA ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE E REATI FINANZIARI - CONFIGURABILITÀ - RATIO - FATTISPECIE: ANNULLAMENTO DI SENTENZA.*

In tema di continuazione, sebbene non sia configurabile l'identità del disegno criminoso fra il reato di associazione per delinquere e i reati commessi successivamente dagli associati, tuttavia vi sono dei casi particolari, specialmente in materia di reati finanziari, in cui fin dal momento della Costituzione dell'associazione sono programmati i singoli reati che devono essere commessi, rimanendo indeterminato soltanto il loro numero, nonché i mezzi per commetterli eludendo gli eventuali controlli della pubblica amministrazione. Questa iniziale programmazione specifica è espressamente prevista, per il contrabbando, dall'art. 295, secondo comma, lett. D) d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, che configura una ipotesi aggravata di reato "quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita". (fattispecie relativa ad annullamento, per violazione di legge, di sentenza che aveva escluso la continuazione). (V mass n 165179; (V mass n 168048).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 295 com. 2 lett. D

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)