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Sez. 3, Sentenza n. 3155 del 26/06/1978 (Rv. 392615 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE - INFORTUNIO DEL DIPENDENTE NELL'ESECUZIONE DI OPERE SUBAPPALTATE AD UN TERZO - RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1978-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392615-01

RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE - INFORTUNIO DEL DIPENDENTE NELL'ESECUZIONE DI OPERE SUBAPPALTATE AD UN TERZO - RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

L'appaltatore non risponde, ai sensi dell'art 2049 cod civ, dell'infortunio subito, nel cantiere da lui organizzato e diretto, dal proprio dipendente che, al momento dell'incidente, eseguiva opere subappaltate ad un terzo. (nella specie, in applicazione del suddetto principio, e stata esclusa l'ammissibilita dell'Azione di regresso ex art 10, comma terzo, DPR 30 giugno 1965 n 1124, tu delle Disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, proposta dall'Inail contro l'appaltatore, in presenza di una sentenza penale che aveva condannato il subappaltatore per l'infortunio occorso al dipendente). (V 1385/77, mass n 385102).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)