Sez. 1, Sentenza n. 510 del 31/05/1971 Ud. (dep. 03/09/1971) Rv. 119033 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - PERIZIA PSICHIATRICA - ELETTROENCEFALOGRAMMA - ESECUZIONE DA PARTE DI COLLABORATORE DEL PERITO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - PERIZIA - PERIZIA PSICHIATRICA - ELETTROENCEFALOGRAMMA - ESECUZIONE DA PARTE DI COLLABORATORE DEL PERITO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
La produzione dell'elettroencefalogramma, costituito da un tracciato che riproduce graficamente, mediante apposito apparecchio, le variazioni delle tensioni elettriche che si generano in diversi punti di un cervello in attivita, rientra tra i compiti che puo espletare il collaboratore del perito senza Obbligo di particolari formalita, purche il perito stesso non abbia accettato, oltre la rivelazione materiale del tracciato, anche la valutazione critica di esso e il giudizio sul suo valore diagnostico dato dal collaboratore, ai fini dell'accertamento peritale a lui affidato, senza sottoporlo ad un proprio esame analitico.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 318
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)