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Sez. 3, Sentenza n. 3888 del 26/04/1996 (Rv. 497264 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE | Scuola pubblica - Elementare - Danni subiti dall'allievo nel tempo in cui è affidato ad un insegnante - Direttore didattico - Responsabilità ex art. 2048 cod. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497264-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE

In tema di responsabilità del precettore per i danni subiti dall'allievo nel tempo in cui è a lui affidato, il direttore didattico, per la sua attività meramente amministrativa di organizzazione e di controllo dei maestri, deve considerarsi non un precettore, bensì un organo interno dell'amministrazione della scuola pubblica primaria. Conseguentemente, deve essere esclusa la responsabilità ex art. 2048 cod. civ. per l'infortunio occorso ad un allievo, del direttore di una colonia, non essendo questi tenuto per i suoi compiti meramente amministrativi alla vigilanza sugli alunni, affidata a maestri assistenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2048, DPR 10/01/1957 num. 43 art. 22, Legge 24/09/1971 num. 820, DPR 14/01/1972 num. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)