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Sez. L, Sentenza n. 1671 del 14/02/1987 (Rv. 451063 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DOMANDA DI UNA CASSA PREVIDENZIALE DIRETTA ALLA CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO AL VERSAMENTO DI CONTRIBUTI DOVUTI IN FORZA AD UN CONTRATTO AZIENDALE - COMPETENZA PER MATERIA DEL GIUDICE DEL LAVORO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451063-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DOMANDA DI UNA CASSA PREVIDENZIALE DIRETTA ALLA CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO AL VERSAMENTO DI CONTRIBUTI DOVUTI IN FORZA AD UN CONTRATTO AZIENDALE - COMPETENZA PER MATERIA DEL GIUDICE DEL LAVORO - SUSSISTENZA.*

La domanda di una cassa previdenziale aziendale diretta alla condanna del datore di lavoro al pagamento di determinate somme a titolo di contribuzione, espressamente prevista come obbligatoria da un contratto collettivo aziendale, configura una controversia relativa agli obblighi di assistenza e di previdenza di cui all'art. 442 cod. proc. civ. e quindi la sua cognizione rientra nella Competenza per materia del giudice del lavoro. (V 1502/86, mass n 444882).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2115, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)