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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 929 del 1988

Decisione
decisa il 1988-07-08, depositata il 1988-07-28
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:929
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 14010

  • Edilizia e urbanistica
  • Reati urbanistici
  • Violazioni di tipo contravvenzionale commesse prima del 1.10.1983
  • Sanatoria
  • Modalità
  • Trattamento privilegiato analogo a quello di un'amnistia condizionata
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata e manifestamente infondata. - V. S. n. 369/1988, O. n. 803/1988.

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 14011

  • Edilizia e urbanistica
  • Reati urbanistici
  • Violazioni commesse prima del 1.10.1983, anche in contrasto con la normativa urbanistica di fonte comunale
  • Sanatoria amministrativa
  • Obbligatorietà
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Questione già dichiarata inammissibile. - V. O. n. 803/1988.

Norme impugnate

  • art. 40 legge 28 febbraio 1985, n. 47
  • art. 44 legge 28 febbraio 1985, n. 47
  • art. 35 legge 28 febbraio 1985, n. 47
  • art. 31 legge 28 febbraio 1985, n. 47
  • art. 34 legge 28 febbraio 1985, n. 47
  • art. 43 legge 28 febbraio 1985, n. 47
  • art. 33 legge 28 febbraio 1985, n. 47
  • art. 41 legge 28 febbraio 1985, n. 47
  • art. 38 legge 28 febbraio 1985, n. 47
  • art. 42 legge 28 febbraio 1985, n. 47
  • art. 36 legge 28 febbraio 1985, n. 47
  • art. 37 legge 28 febbraio 1985, n. 47
  • art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47
  • art. 39 legge 28 febbraio 1985, n. 47

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli da 31 a 44 della legge 28 febbraio 1985 n.47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico- edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), promosso con ordinanza emessa il 21 luglio 1986 dal Pretore di Pietrasanta nel procedimento penale a carico di Maffini Lucia ed altro, iscritta al n.676 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.56, prima serie speciale, dell'anno 1986. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso.
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Pietrasanta, con ordinanza del 21 luglio 1986, ha sollevato: a) in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 77 (recte: 79) della Costituzione, questione di legittimità degli artt. da 31 a 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, "e successive modificazioni, nella parte in cui, senza ricorrere alle formalità costituzionalmente previste per la concessione dell'amnistia, assicura" (recte: assicurano) "un trattamento privilegiato, analogo a quello di un'amnistia condizionata, a chi abbia commesso reati urbanistici di tipo contravvenzionale prima del 1/10/83"; b) in riferimento agli artt.3, primo comma, e 128 della Costituzione, questione di legittimità dei detti artt. da 31 a 44 della legge 28 febbraio 1985, n.47, "e successive modificazioni... nella parte in cui direttamente impone" (recte: impongono) "la sanatoria amministrativa di abusi edilizi commessi prima del 1/10/83, anche quando questi siano in contrasto con la normativa urbanistica di fonte comunale";
punto 2
Considerato che la prima questione è stata già dichiarata non fondata con sentenza n. 369 del 1988 e manifestamente infondata con ordinanza n. 803 del 1988 e che nell'ordinanza di rimessione non vengono addotti argomenti diversi da quelli già esaminati dalla Corte; e che la seconda questione è stata già dichiarata inammissibile con la stessa ordinanza n. 803 del 1988, non essendo "stato offerto dal giudice a quo alcun elemento atto a motivare la rilevanza della questione stessa e, in particolare, il riferimento alla specie di disposizioni comunali impeditive o, comunque, limitative del condono previsto dalle disposizioni impugnate".
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 31 a 44 della legge 28 febbraio 1985, n.47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico- edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), "e successive modificazioni", sollevata, in riferimento agli artt.3, primo comma, e 77 (recte: 79) della Costituzione, dal Pretore di Pietrasanta con ordinanza del 21 luglio 1986; 2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 31 a 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico- edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), "e successive modificazioni", sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 128 della Costituzione, dal Pretore di Pietrasanta con ordinanza del 21 luglio 1986. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988 Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze