Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 929 del 1988
Massime (2)
Massima n. 14010
- Edilizia e urbanistica
- Reati urbanistici
- Violazioni di tipo contravvenzionale commesse prima del 1.10.1983
- Sanatoria
- Modalità
- Trattamento privilegiato analogo a quello di un'amnistia condizionata
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata e manifestamente infondata. - V. S. n. 369/1988, O. n. 803/1988.
Norme impugnate
- art. 40 legge 28 febbraio 1985, n. 47
- art. 37 legge 28 febbraio 1985, n. 47
- art. 35 legge 28 febbraio 1985, n. 47
- art. 44 legge 28 febbraio 1985, n. 47
- art. 31, comma 1, legge 28 febbraio 1985, n. 47
- art. 33 legge 28 febbraio 1985, n. 47
- art. 42 legge 28 febbraio 1985, n. 47
- art. 34 legge 28 febbraio 1985, n. 47
- art. 38 legge 28 febbraio 1985, n. 47
- art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47
- art. 41 legge 28 febbraio 1985, n. 47
- art. 36 legge 28 febbraio 1985, n. 47
- art. 43 legge 28 febbraio 1985, n. 47
- art. 39 legge 28 febbraio 1985, n. 47
Parametri
- art. 79 Cost.
- art. 3, comma 1, Cost.
Massima n. 14011
- Edilizia e urbanistica
- Reati urbanistici
- Violazioni commesse prima del 1.10.1983, anche in contrasto con la normativa urbanistica di fonte comunale
- Sanatoria amministrativa
- Obbligatorietà
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Questione già dichiarata inammissibile. - V. O. n. 803/1988.
Norme impugnate
- art. 40 legge 28 febbraio 1985, n. 47
- art. 44 legge 28 febbraio 1985, n. 47
- art. 35 legge 28 febbraio 1985, n. 47
- art. 31 legge 28 febbraio 1985, n. 47
- art. 34 legge 28 febbraio 1985, n. 47
- art. 43 legge 28 febbraio 1985, n. 47
- art. 33 legge 28 febbraio 1985, n. 47
- art. 41 legge 28 febbraio 1985, n. 47
- art. 38 legge 28 febbraio 1985, n. 47
- art. 42 legge 28 febbraio 1985, n. 47
- art. 36 legge 28 febbraio 1985, n. 47
- art. 37 legge 28 febbraio 1985, n. 47
- art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47
- art. 39 legge 28 febbraio 1985, n. 47
Parametri
- art. 3, comma 1, Cost.
- art. 128 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli da 31 a 44 della legge 28 febbraio 1985 n.47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico- edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), promosso con ordinanza emessa il 21 luglio 1986 dal Pretore di Pietrasanta nel procedimento penale a carico di Maffini Lucia ed altro, iscritta al n.676 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.56, prima serie speciale, dell'anno 1986.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso.
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Pietrasanta, con ordinanza del 21 luglio 1986, ha sollevato:
a) in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 77 (recte: 79) della Costituzione, questione di legittimità degli artt. da 31 a 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, "e successive modificazioni, nella parte in cui, senza ricorrere alle formalità costituzionalmente previste per la concessione dell'amnistia, assicura" (recte: assicurano) "un trattamento privilegiato, analogo a quello di un'amnistia condizionata, a chi abbia commesso reati urbanistici di tipo contravvenzionale prima del 1/10/83";
b) in riferimento agli artt.3, primo comma, e 128 della Costituzione, questione di legittimità dei detti artt. da 31 a 44 della legge 28 febbraio 1985, n.47, "e successive modificazioni... nella parte in cui direttamente impone" (recte: impongono) "la sanatoria amministrativa di abusi edilizi commessi prima del 1/10/83, anche quando questi siano in contrasto con la normativa urbanistica di fonte comunale";
punto 2
Considerato che la prima questione è stata già dichiarata non fondata con sentenza n. 369 del 1988 e manifestamente infondata con ordinanza n. 803 del 1988 e che nell'ordinanza di rimessione non vengono addotti argomenti diversi da quelli già esaminati dalla Corte;
e che la seconda questione è stata già dichiarata inammissibile con la stessa ordinanza n. 803 del 1988, non essendo "stato offerto dal giudice a quo alcun elemento atto a motivare la rilevanza della questione stessa e, in particolare, il riferimento alla specie di disposizioni comunali impeditive o, comunque, limitative del condono previsto dalle disposizioni impugnate".
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 31 a 44 della legge 28 febbraio 1985, n.47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico- edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), "e successive modificazioni", sollevata, in riferimento agli artt.3, primo comma, e 77 (recte: 79) della Costituzione, dal Pretore di Pietrasanta con ordinanza del 21 luglio 1986;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 31 a 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico- edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), "e successive modificazioni", sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 128 della Costituzione, dal Pretore di Pietrasanta con ordinanza del 21 luglio 1986.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze