Sez. 1, Sentenza n. 6081 del 22/02/1984 Ud. (dep. 28/06/1984) Rv. 165049 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - IPOTESI DELLA MORTE DEL SEQUESTRATO CAGIONATA DAL COLPEVOLE - OMICIDIO VOLONTARIO - RAPPORTI TRA I DUE DELITTI - REATO COMPLESSO - ESCLUSIONE - CONCORSO MATERIALE DEI REATI - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA COMPETENZA PER MATERIA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - IPOTESI DELLA MORTE DEL SEQUESTRATO CAGIONATA DAL COLPEVOLE - OMICIDIO VOLONTARIO - RAPPORTI TRA I DUE DELITTI - REATO COMPLESSO - ESCLUSIONE - CONCORSO MATERIALE DEI REATI - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA COMPETENZA PER MATERIA.*
La norma di cui all'art. 630 comma terzo cod. pen., come novato dall'art. 2 del d.l. 21 marzo 1978 n. 59 convertito con modifiche nella legge 18 maggio 1978 n. 191, che colpisce il sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione nell'ipotesi che il colpevole cagioni la morte del sequestrato, non integra un reato complesso, e pertanto sussiste concorso materiale tra i due reati di sequestro di persona a scopo di lucro aggravato e di omicidio volontario. Ne deriva che, in tal caso, la Competenza a giudicare spetta alla Corte di assise e non al tribunale. (Conf mass n 146040, richiamata in motivazione, dove è pure precisato che altra sentenza (Cass. Sez. II 18 giugno 1981, udienza 28-29 gennaio 1981, n.134, ric. Bivona, mass. N 149403), affermando l'assorbimento del reato di omicidio e la Competenza del tribunale, riguardava il sequestro di persona a fine di lucro aggravato ai sensi dell'art. 630 comma secondo cod. pen. dalla morte del sequestrato come conseguenza non voluta dal reo).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 84, Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 630 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 30 CORTE COST., Decreto Legge 21/03/1978 num. 59 art. 2, Legge 18/05/1978 num. 191
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)