Sez. 2, Sentenza n. 19004 del 22/09/2004 (Rv. 578643 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Presupposti - Sentenza pronunciata in assenza di alcuni litisconsorti - Inidoneità della sentenza a produrre effeti, assente una delle parti, anche nei confronti delle altre - Necessità - Ipotesi di sentenza pronunciata in assenza di alcune parti e da ritenersi improduttiva di effetti solo nei confronti di esse - Litisconsorzio necessario - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE
In tema di litisconsorzio necessario, l'esigenza della partecipazione al processo di tutti i soggetti della situazione sostanziale dedotta in giudizio ricorre unicamente quando, in assenza anche di uno soltanto di essi, la sentenza finisca per risultare inidonea a produrre un qualsiasi effetti giuridico anche nei confronti degli altri. Deve, per converso, escludersi la configurabilità del predetto litisconsorzio quando la pronuncia risulti "inutiliter data" soltanto nei confronti dei soggetti assenti dal giudizio ma possa, viceversa, spiegare ritualmente i suoi effetti nei confronti delle altre parti costituite, sicchè la nozione di "nullità della sentenza" enucleabile dal disposto dell'art.102 cod. proc. civ. va rettamente intesa in termini di "inidoneità" a produrre qualsivoglia effetto giuridico, e non già di "pratica inutilità" derivante da insuscettibilità parziale di esecuzione, alla quale può, per converso, ovviarsi con la successiva instaurazione di un altro processo nei confronti dei soggetti assenti nel primo (principio affermato in tema di procedimento instaurato da un condomino cui non avevano partecipato tutti i restanti comproprietari).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 949
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)