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Sez. L - , Ordinanza n. 18299 del 25/07/2017 (Rv. 645108 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - ASSEGNI - IN GENERE | Passaggio diretto da un’amministrazione ad un’altra - Cessione del contratto - Sussistenza - Fondamento - Assegno "ad personam" - Riassorbimento nei successivi aumenti retributivi - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645108-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - ASSEGNI - IN GENERE

In caso di passaggio diretto di dipendenti da un ministero ad un altro ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, riconducibile alla cessione del contratto di cui agli artt. 1406 e ss. c.c., vige la regola generale dell'applicazione del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto dell'Amministrazione cessionaria, non giustificandosi diversità di trattamento, salvi gli assegni "ad personam" attribuiti al fine di rispettare il divieto di "reformatio in peius" del trattamento economico acquisito, tra dipendenti dello stesso ente, a seconda della provenienza; ne consegue che i menzionati assegni sono destinati ad essere riassorbiti negli incrementi del trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti dell'Amministrazione cessionaria. (Nella specie, la S.C. ha ribadito il principio in ipotesi di passaggio dall’Agenzia del Demanio alle dipendenze di altra amministrazione dello Stato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30, Cod. Civ. art. 1406, Legge 28/11/2005 num. 246 art. 16 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)