diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 10108 del 29/05/1997 Ud. (dep. 10/11/1997) Rv. 208815 - 01

PENA - PENE ACCESSORIE - INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI | Codice penale - Reati che prevedono genericamente la interdizione - È temporanea - Inapplicabilità del R.D. n. 601/1931.
Stato
decisa il 1997-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208815-01

PENA - PENE ACCESSORIE - INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI

In materia di reati previsti dal codice penale, nel caso di generica previsione, senza indicazione di durata, della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, essa deve intendersi come interdizione temporanea con durata uguale a quella della pena principale inflitta, e, comunque, non inferiore a un anno. (Fattispecie relativa alla ritenuta inapplicabilità ai reati previsti dal codice penale dell'art. 14 del R.D. 28 maggio 1991 n. 601 - disposizioni di coordinamento e transitorie al codice penale, - applicabile soltanto alle ipotesi di interdizione prevista da leggi che prevede l'interdizione perpetua - decreti e convenzioni internazionali).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Pen. art. 37 CORTE COST., Regio Decr. 28/05/1931 num. 601 art. 14 CORTE COST., Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)