Sez. 3, Sentenza n. 218 del 09/01/2007 (Rv. 594667 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE | Articolo 58 delle legge Regione Friuli Venezia Giulia nr.75 del 1982 - Subentro dell'ospite stabile del defunto assegnatario - Condizioni ostativo - Proprietà di immobili in altra località - Distanza di tale località - Necessaria considerazioni.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE
In tema di assegnazione di alloggi di edilizia convenzionata, con riferimento all'articolo 58 della legge Regione Friuli Venezia Giulia 1 settembre 1982 n.75, che consente il subentro dell'ospite stabile del defunto assegnatario subordinandolo tra l'altro al possesso dei requisiti per l'assegnazione, non è corretta la motivazione della sentenza che per negare il detto subentro si sia limitata a rilevare la proprietà in capo all'ospite subentrante di altro immobile ovunque sito, senza considerare se la ubicazione in altra distante località e le caratteristiche strutturali dello stesso soddisfino l'esigenza di un alloggio adeguato alle necessità (lavorative, sociali, ecc.) del subentrante medesimo. (Nella specie l'A.T.E.R. di Trieste aveva intimato il rilascio dell'immobile al quale si era opposta l'ospite della defunta assegnataria e la corte territoriale aveva confermato la sentenza di rigetto del pretore, sul presupposto che l'appellante medesima era risultata comproprietaria di altro immobile di ben tredici vani in località distante da Trieste: sulla base dell'enunciato principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello).
Riferimenti normativi: Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 01/09/1982 num. 75 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)