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Sez. U, Sentenza n. 5987 del 22/11/1984 (Rv. 437654 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE - CONFERIMENTO DI APPALTO CON IL SISTEMA DELLA GARA - IMPUGNAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE PROPOSTA DAL PARTECIPANTE RIMASTO ESCLUSO PER DENUNCIARE L'INOSSERVANZA DELLE REGOLE DELLA GARA - DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437654-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE - CONFERIMENTO DI APPALTO CON IL SISTEMA DELLA GARA - IMPUGNAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE PROPOSTA DAL PARTECIPANTE RIMASTO ESCLUSO PER DENUNCIARE L'INOSSERVANZA DELLE REGOLE DELLA GARA - DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*

Qualora un ente pubblico, per il conferimento di appalto, ricorra al sistema della gara (nella specie, licitazione privata, indetta ai sensi della legge 2 febbraio 1973 n. 14), le regole della gara medesima, come fissate dalla legge o dalle Disposizioni del relativo bando, tutelano, oltre che in via diretta e preminente l'interesse pubblico, anche in via indiretta ed occasionale gli interessi degli aspiranti all'aggiudicazione. Pertanto, con riguardo all'impugnazione dell'aggiudicazione, proposta dal partecipante alla gara rimasto escluso, e rivolta a denunciare l'inosservanza delle suddette regole, deve escludersi la ricorrenza di una situazione di difetto assoluto di giurisdizione, e deve affermarsi la giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, in considerazione della natura e consistenza di interesse legittimo della posizione soggettiva di detto istante. (V 1777/78, mass n 391178; (V 3207/74, mass n 371720).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST., Legge 02/02/1973 num. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)