Sez. 2, Sentenza n. 3767 del 20/11/1968 (Rv. 337148 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO)-DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - IN GENERE - CONCETTO DI COSTRUZIONE - FATTISPECIE.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO)-DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - IN GENERE - CONCETTO DI COSTRUZIONE - FATTISPECIE.*
Ai fini dell'osservanza della disciplina legale delle distanze stabilita dall'art.873 cod.civ. per le costruzioni su fondi finitimi, per -costruzione- deve intendersi ogni opera edilizia che abbia i caratteri della consistenza e della stabilita, per cui soltanto ove appaia dubbio il concorso di tali caratteri e necessario accertare in concreto se l'opera sia, o meno, idonea a determinare un'intercapedine.(nella specie, e stata affermata l'applicabilita della cennata disciplina ad una scala esterna che-essendo composta di sedici scalini con pianerottolo di cemento e marmo, ed essendo destinata ad assicurare l'accesso diretto dal suolo al primo piano di un edificio - possedeva una non trascurabile proporzione volumetrica ed una durevole immobilizzazione nelle quali, rispettivamente, si concretavano le caratteristiche indicate nella massima). (V. 349-65 658-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)