Sez. 1, Sentenza n. 3298 del 03/05/1988 (Rv. 458706 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONI - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - IN GENERE - IMPRESCRITTIBILITÀ DELL'AZIONE RELATIVA - CONTRASTO CON L'ART. 24 COST. - ESCLUSIONE.*
FAMIGLIA - FILIAZIONI - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - IN GENERE - IMPRESCRITTIBILITÀ DELL'AZIONE RELATIVA - CONTRASTO CON L'ART. 24 COST. - ESCLUSIONE.*
Il principio dell'imprescrittibilità dell'Azione per la dichiarazione giudiziale della paternità naturale, di cui all'art. 270 primo comma cod. civ. (nuovo testo), manifestamente non implica un contrasto con l'art. 24 della Costituzione, sotto il profilo della lesione del diritto di difesa degli appartenenti alla famiglia legittima nei cui confronti viene promossa l'Azione medesima, tenuto conto che il lungo tempo eventualmente trascorso dalla dedotta procreazione può determinare mere difficoltà nell'Esercizio del diritto stesso, che sono giustificate dall'esigenza di tutelare lo "status" della persona ed inoltre sussistano, in uguale misura, anche per la parte istante. (V 3185/84, mass n 435225).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 270, Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)