Sez. 2, Sentenza n. 7264 del 30/03/2011 (Rv. 616847 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - CONVERSIONE IN SCRITTURA PRIVATA | Atto pubblico notarile nullo - Conversione in scrittura privata - Ammissibilità - Condizioni - Esame della questione per la prima volta in sede di giudizio di rinvio - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - CONVERSIONE IN SCRITTURA PRIVATA
La nullità di un atto pubblico notarile per difetti formali (nella specie, mancanza di data) non esclude che il medesimo possa valere come scrittura privata, a condizione che il documento sia sottoscritto dalle parti; tale convertibilità, non essendo un fatto esterno - modificativo o estintivo di un diritto - non deve formare oggetto di un'eccezione in senso proprio, poiché costituisce un elemento intrinseco della previsione normativa, per cui l'esame della questione non è precluso anche se proposto per la prima volta in sede di giudizio di rinvio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2701, Cod. Civ. art. 2702, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 58, Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)