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Sez. 2, Sentenza n. 7264 del 30/03/2011 (Rv. 616847 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - CONVERSIONE IN SCRITTURA PRIVATA | Atto pubblico notarile nullo - Conversione in scrittura privata - Ammissibilità - Condizioni - Esame della questione per la prima volta in sede di giudizio di rinvio - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616847-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - CONVERSIONE IN SCRITTURA PRIVATA

La nullità di un atto pubblico notarile per difetti formali (nella specie, mancanza di data) non esclude che il medesimo possa valere come scrittura privata, a condizione che il documento sia sottoscritto dalle parti; tale convertibilità, non essendo un fatto esterno - modificativo o estintivo di un diritto - non deve formare oggetto di un'eccezione in senso proprio, poiché costituisce un elemento intrinseco della previsione normativa, per cui l'esame della questione non è precluso anche se proposto per la prima volta in sede di giudizio di rinvio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2701, Cod. Civ. art. 2702, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 58, Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)