diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7635 del 19/08/1996 (Rv. 499246 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - CONTRATTI - FORMA SCRITTA "AD SUBSTANTIAM" | Prova diretta a chiarire la volontà dei contraenti - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499246-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - CONTRATTI - FORMA SCRITTA "AD SUBSTANTIAM"

Anche nel caso di contratto per il quale sia richiesta, a pena di nullità, la forma scritta, il giudice può ammettere la prova testimoniale, sempre che questa sia finalizzata, secondo il suo incensurabile accertamento, unicamente a chiarire la volontà delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2725

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)