Sez. U, Sentenza n. 11025 del 15/07/2003 (Rv. 565055 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Controversia promossa per ottenere, in base ad un accordo stipulato in sede sindacale, la corresponsione da parte del datore di lavoro di una somma "al netto" delle ritenute tributarie restanti a suo carico - Natura - Controversia sulla sussistenza dell'obbligazione tributaria - Esclusione - Controversia involgente l'interpretazione dell'intervenuto accordo - Sussistenza - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
Il principio secondo il quale le controversie tra sostituito e sostituto d'imposta (e cioè tra lavoratore e datore di lavoro) sono devolute alla cognizione delle commissioni tributarie, trova un limite nell'ipotesi in cui dette controversie non ineriscano alla legittimità delle ritenute d'acconto operate dal datore di lavoro (non abbiano, cioè, ad oggetto l'obbligo del datore di lavoro di effettuare le ritenute fiscali su retribuzioni od altri emolumenti), ma attengano esclusivamente all'interpretazione della volontà delle parti contraenti, con precipuo riferimento alla circostanza se le somme pattuite in favore del lavoratore debbano essere erogate al lordo oppure al netto delle ritenute fiscali, dovendosi in tal caso ritenere sussistente la giurisdizione del giudice ordinario. (Sulla base del principio di cui in massima, le S.U. hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario in una controversia nella quale il lavoratore chiedeva che l'intera somma a lui spettante a titolo di incentivo in virtù di un verbale di conciliazione individuale stipulato in sede sindacale - prevedente, al fine di incentivare l'esodo di esso lavoratore collocato in mobilità, in aggiunta ad una cifra fissa, la dazione di una somma variabile, determinata in ragione dell'età e del tempo che lo separava dal raggiungimento dell'età pensionabile - venisse corrisposta al netto, restando a carico del datore di lavoro il carico tributario, senza sostenere che la somma dovesse essere esente da ritenute fiscali e senza dunque mettere in discussione l'obbligazione tributaria).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)