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Sez. 2, Sentenza n. 77 del 11/01/1989 (Rv. 461313 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE - RIGETTO DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO - IMPUGNAZIONE DELLA PRONUNCIA DI RISOLUZIONE - PRONUNCIA DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461313-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE - RIGETTO DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO - IMPUGNAZIONE DELLA PRONUNCIA DI RISOLUZIONE - PRONUNCIA DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA - INAMMISSIBILITÀ.*

L'interesse dell'attore ad impugnare la sentenza che, accogliendo la domanda di risoluzione del contratto abbia respinto quella di risarcimento dei danni, pur sorgendo al momento della pubblicazione della sentenza, diventa rilevante ed attuale soltanto per effetto dell'impugnazione proposta dalla controparte sul capo della pronunciata risoluzione, con la conseguenza che è ammissibile l'appello incidentale tardivo contro la statuizione denegatoria del risarcimento del danno. (contra 5874/82, mass n 423630).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)