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Sez. 3, Sentenza n. 1257 del 17/05/1966 (Rv. 322527 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IN GENERE - A CREDITORE APPARENTE - ESTREMI DELL'APPARENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322527-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IN GENERE - A CREDITORE APPARENTE - ESTREMI DELL'APPARENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Ricorre una situazione di apparenza giuridica allorquando allo stato di fatto apparente, non corrispondente a quello effettivo che costituisce il sostrato materiale di una fattispecie giuridica, si accompagna il convincimento dei terzi, derivanti da buona fede o errore scusabile e come tale immune da colpa, che lo stato apparente rispecchi la realta giuridica, si da indurre i terzi medesimi a regolare la loro condotta facendo ragionevole affidamento nella situazione non vera. Rientra in siffatta previsione, fra gli altri anche il caso in cui e riconosciuta, dalla legge -art. 1189 cod.civ.-, validita giuridica al pagamento effettuato al creditore apparente. La valutazione delle prove in base alle quali vengono ravvisati gli estremi dell'apparenza del diritto e riservata al giudice di merito e non e censurabile in Sede di legittimita, qualora siano state esaurientemente indicate, con argomentazioni logicamente corrette ed aderenti ad esatti criteri giuridici, le ragioni delle adottate statuizioni. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1189

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)