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Sez. 3, Sentenza n. 2880 del 20/07/1976 (Rv. 381631 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - ALL'ESECUZIONE - SENTENZA CON DUPLICE PRONUNCIA SULL'OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE E AGLI ATTI ESECUTIVI - IMPUGNABILITA CON L'APPELLO E CON IL RICORSO PER CASSAZIONE - LIMITI - PRONUNCIA SULL'OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - CONSIDERAZIONE AD ABUNDANTIAM SUL PRECETTO - IMPUGNABILITA CON L'APPELLO.*
Stato
decisa il 1976-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381631-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - ALL'ESECUZIONE - SENTENZA CON DUPLICE PRONUNCIA SULL'OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE E AGLI ATTI ESECUTIVI - IMPUGNABILITA CON L'APPELLO E CON IL RICORSO PER CASSAZIONE - LIMITI - PRONUNCIA SULL'OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - CONSIDERAZIONE AD ABUNDANTIAM SUL PRECETTO - IMPUGNABILITA CON L'APPELLO.*

Il principio secondo cui la sentenza formalmente unica, contenente due distinte pronunce, una concernente l'opposizione all'esecuzione e l'altra l'opposizione agli Atti esecutivi, puo essere impugnata col duplice rimedio dell'appello e del ricorso per Cassazione, riguarda la sola ipotesi in cui sostanzialmente duplice sia stata l'opposizione sollevata dall'opponente e ciascuna questione abbia dato luogo, pur nell'unita formale della sentenza, ad un'apposita pronuncia: esso non puo percio essere invocato nei casi in cui la pronuncia e formalmente e sostanzialmente unica, in quanto il giudice adito ha qualificato la domanda come contenente soltanto un'opposizione all'esecuzione, ed ha svolto soltanto ad abundantiam considerazioni giuridiche in ordine alla regolarita formale del precetto. In tal caso la decisione e impugnabile esclusivamente con l'appello.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)