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Sez. 2, Sentenza n. 1172 del 13/05/1963 (Rv. 261712 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESERCIZIO DELLA SERVITU - AGGRAVAMENTO - DIVIETO DI MUTAMENTO DI DESTINAZIONE DEL FONDO DOMINANTE - DIVIETO DI INNOVAZIONI CHE AGGRAVINO LA CONDIZIONE DEL FONDO SERVENTE - VALUTAZIONE DEI BISOGNI DEL FONDO DOMINANTE - MOMENTO DI VALUTAZIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE - BISOGNI PREVEDIBILI AL MOMENTO DI COSTITUZIONE DI SERVITU DI PASSAGGIO - ATTUALE MAGGIORE INTENSITA DEL PASSAGGIO - VALUTAZIONE INCENSURABILE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1963-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/261712-01

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESERCIZIO DELLA SERVITU - AGGRAVAMENTO - DIVIETO DI MUTAMENTO DI DESTINAZIONE DEL FONDO DOMINANTE - DIVIETO DI INNOVAZIONI CHE AGGRAVINO LA CONDIZIONE DEL FONDO SERVENTE - VALUTAZIONE DEI BISOGNI DEL FONDO DOMINANTE - MOMENTO DI VALUTAZIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE - BISOGNI PREVEDIBILI AL MOMENTO DI COSTITUZIONE DI SERVITU DI PASSAGGIO - ATTUALE MAGGIORE INTENSITA DEL PASSAGGIO - VALUTAZIONE INCENSURABILE DEL GIUDICE DI MERITO.*

Ai sensi del combinato disposto degli artt 1063, 1065 e 1067 cod civ, devono ritenersi vietati il mutamento di destinazione del fondo dominante e quelle altre innovazioni che incidono sul contenuto della servitu, immutandone la natura e la estensione della utilitas, o sulle modalita di Esercizio, in modo da rendere piu gravosa la condizione del fondo servente. Per quanto piu particolarmente concerne il divieto di innovazioni e la Determinazione del momento in relazione al quale deve essere valutato il bisogno del fondo dominante, deve ritenersi che, in difetto di particolari restrizioni specificate nel titolo costitutivo, la identificazione dei bisogni del fondo dominante, e quindi del contenuto della servitu, va effettuata secondo una concreta valutazione ispirata ai normali criteri di prevedibilita. Da cio consegue che, anche quando l'avvenuta trasformazione dell'immobile, fruente della servitu di passaggio, abbia determinato in concreto un piu intenso transito di persone e veicoli sul fondo servente, non puo, per cio solo, affermarsi che l'aggravamento della servitu sia in re ipsa, occorrendo accertare, in relazione allo stato dei luoghi e alle altre circostanze della concreta fattispecie, se l'attuale maggiore intensita del passaggio resti ricompresa nella normalita dei bisogni prevedibili al momento della Costituzione della servitu, o se, invece, esorbitando dai limiti anzidetti, si risolva in una effettiva molestia, economicamente apprezzabile come piu gravosa. Tale valutazione costituisce un'indagine di fatto, demandata in via esclusiva ai giudici del merito e non censurabile in Sede di legittimita se immune da vizi logici o di diritto. (V 1613/62, 674/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1063, Cod. Civ. art. 1065, Cod. Civ. art. 1067

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)