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Sez. 5, Sentenza n. 27070 del 18/12/2006 (Rv. 595883 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Immobile non ancora iscritto in catasto - Dichiarazione dei contribuenti di volersi avvalere del sistema automatico di valutazione - Coefficienti moltiplicatori - Applicabilità di quelli vigenti all'epoca della stipula dell'atto - Affermazione - Applicabilità dei moltiplicatori vigenti al momento dell'emissione dell'avviso di liquidazione - Esclusione - Immobili sottoposti ai vincoli previsti dalla legge n. 1089 del 1939 - Data rilevante per l'individuazione del coefficiente di moltiplicazione - Scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione riconosciuto allo Stato.
Stato
decisa il 2006-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595883-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di imposta di registro, nell'ipotesi in cui, nell'atto di trasferimento di un immobile non ancora iscritto in catasto, le parti contraenti abbiano chiesto, ai sensi dell'art. 12 del d.l. 14 marzo 1988, n. 70, convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 154, di volersi avvalere del sistema automatico di valutazione, i coefficienti moltiplicatori da applicare sono quelli vigenti all'epoca della stipula dell'atto soggetto a tassazione e non quelli, modificati (nella fattispecie, con il d.m. 14 dicembre 1991), in vigore al momento dell'emissione dell'avviso di liquidazione, atteso il chiaro tenore dell'art. 52, quinto comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, secondo il quale le modifiche hanno effetto per gli atti pubblici formati dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto ministeriale. Qualora l'immobile trasferito sia soggetto ai vincoli imposti dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, la data rilevante per l'individuazione del coefficiente di moltiplicazione è quella in cui si è verificata la condizione sospensiva cui è subordinata l'efficacia dell'atto, ai sensi degli artt. 31 e 32, che prevedono il diritto di prelazione a favore dello Stato, da esercitarsi entro il termine di due mesi dalla comunicazione della cessione, in pendenza del quale il contratto rimane condizionato sospensivamente.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 31 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 32 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)