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Sez. 1, Sentenza n. 5458 del 18/06/1997 (Rv. 505285 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO - IN GENERE | Citazione - Notificazione agli uffici finanziari anziché all'Ufficio Distrettuale dell'Avvocatura dello Stato - Conseguenze.
Stato
decisa il 1997-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505285-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, la notificazione della citazione introduttiva del giudizio innanzi alla Corte d'appello, effettuata direttamente al Centro di Servizio delle Imposte Dirette e all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, è nulla, dovendo detta notifica eseguirsi ai sensi dell'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 presso l'Ufficio Distrettuale dell'Avvocatura dello Stato. Tale nullità, trattandosi di nullità sanabile, non comporta la inammissibilità della impugnazione, ma impone al giudice, ai sensi del primo comma dell'art. 291 cod. proc. civ. - applicabile anche in appello in virtù del rinvio operato dall'art. 359 cod. proc. civ. alle norme relative al procedimento davanti al tribunale - di fissare all'appellante un termine perentorio per procedere al rinnovo della notifica della citazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)