Sez. U, Sentenza n. 12010 del 18/12/1990 (Rv. 470198 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - CONTESTAZIONE DELLA FONDATEZZA DI PARTE DEL CONTRORICORRENTE - RINUNZIA DA PARTE DEL RICORRENTE - ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO INCIDENTALE - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - CONTESTAZIONE DELLA FONDATEZZA DI PARTE DEL CONTRORICORRENTE - RINUNZIA DA PARTE DEL RICORRENTE - ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO INCIDENTALE - ESCLUSIONE.*
La rinuncia al regolamento preventivo di giurisdizione, quando il controricorrente non si sia limitato a sostenerne l'inammissibilità o l'improcedibilità, ma abbia contrapposto la propria tesi sulla questione giurisdizionale, non determina, in difetto di accettazione, l'Estinzione del procedimento incidentale, in quanto l'insistere del controricorrente per la definizione del contrasto sul punto della giurisdizione configura un impulso processuale idoneo a tale fine, e perciò preclusivo di detta Estinzione. (Conf 5585/84, mass n 437261, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)