Sez. 1, Sentenza n. 2007 del 18/06/1968 (Rv. 334046 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - CONTENENTI PIU DISPOSIZIONI O PLURALITA DI ATTI - COMUNE - MUTUO- DEPOSITO DELLA SOMMA MUTUATA SUL LIBRETTO DI RISPARMIO PRESSO L'ISTITUTO MUTUANTE - NEGOZIO AUTONOMO.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - CONTENENTI PIU DISPOSIZIONI O PLURALITA DI ATTI - COMUNE - MUTUO- DEPOSITO DELLA SOMMA MUTUATA SUL LIBRETTO DI RISPARMIO PRESSO L'ISTITUTO MUTUANTE - NEGOZIO AUTONOMO.*
Il deposito, in libretto di risparmio presso lo stesso istituto mutuante, della somma mutuata va considerato, ai fini dell'imposta di registro, come un negozio autonomo rispetto al negozio di mutuo, perche non costituisce una disposizione necessaria del contratto di mutuo, tale da potere essere in esso assorbita per concatenazione oggettiva*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)