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Sez. 3, Ordinanza n. 13890 del 28/06/2005 (Rv. 582716 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - IN GENERE | Approvazione complessiva di clausole, contenenti condizioni generali di contratto, enumerate secondo l'ordine - Insufficienza - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582716-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - IN GENERE

Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto e la sottoscrizione indiscriminata di esse, come nel caso di sottoscrizione apposta sotto l'elencazione delle stesse secondo il numero d'ordine, non determina la validità-efficacia, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., di quelle onerose, quale quella sulla deroga convenzionale all'ordinaria competenza territoriale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)