Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16904 del 05/07/2013 (Rv. 627234 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Art. 36 del d.P.R. n. 42 del 1988 - Retroattività, anche "in malam partem", delle disposizioni del d.P.R. n. 917 del 1986 - Presupposto - Conformità della dichiarazione, presentata sotto il vigore del d.P.R. n. 597 del 1973, alle nuove disposizioni - Emendabilità da parte del contribuente di tale dichiarazione - Ammissibilità - Condizioni - Istanza di rimborso - Presentazione in data anteriore all'entrata in vigore del citato d.P.R. n. 42 del 1988 - Necessità - Fondamento - Fattispecie in tema di interessi attivi su crediti d'imposta, resi tassabili dall'art. 56 del d.P.R. n. 917 del 1986.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi e con riguardo al regime transitorio dettato dall'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 - il quale ha reso retroattivamente applicabili (anche "in malam partem") le disposizioni del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta antecedenti al 1° gennaio 1988 (validamente presentate) siano ad esse conformi - il contribuente che, al fine di evitare la retroattività di una disposizione del TUIR meno favorevole, intenda emendare - sotto forma di istanza di rimborso, come in linea di principio gli è consentito - la dichiarazione dei redditi a suo tempo presentata (e nella quale aveva erroneamente anticipato il contenuto della norma sopravvenuta), è tenuto a formulare detta istanza prima dell'entrata in vigore del citato d.P.R. n. 42 del 1988 (avvenuta il 1° marzo 1988) dovendosi ritenere che solo in tal caso la domanda produca tempestivamente l'effetto di rendere "non conforme" la dichiarazione originaria alle disposizioni successive e, quindi, di sottrarre il contribuente all'applicazione retroattiva di queste ultime. (Fattispecie relativa al regime fiscale degli interessi attivi su crediti d'imposta, non tassabili secondo il previgente d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, ed assoggettati, invece, a tassazione ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 56, DPR 04/02/1988 num. 42 art. 36 CORTE COST., DPR 04/02/1988 num. 42 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)