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Sez. 3 - , Sentenza n. 22946 del 10/11/2016 (Rv. 642975 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Ruolo esattoriale - Impugnazione diretta "sub specie" di accertamento negativo del credito - Inammissibilità per carenza di interesse - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642975-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

L'impugnazione diretta del ruolo esattoriale, da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'Amministrazione in esso risultante, è inammissibile per difetto di interesse, sempre che le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 11 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 10, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)