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Sez. 5 - , Sentenza n. 33288 del 11/11/2022 (Rv. 666431 - 01)

AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | Imposta di registro - Piccola proprietà contadina - Acquisto da imprenditore agricolo professionale tra il 30 giugno 2004 e il 7 aprile 2011 - Decadenza dal beneficio per vendita infraquinquennale - Aliquota dell’otto per cento prevista per l’imprenditore agricolo professionale - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2022-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666431-01

AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

In tema di imposta di registro, ove l'imprenditore agricolo professionale abbia acquistato un fondo rustico tra il 30 giugno 2005 e il 7 aprile 2011 e sia decaduto dalle agevolazioni della c.d. "piccola proprietà contadina" ex art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 99 del 2004, a seguito della rivendita totale o parziale del bene prima di cinque anni dall'acquisto, deve applicarsi l'aliquota in misura ridotta dell'otto per cento, secondo la previsione della nota I all'art. 1 della tariffa - parte prima annessa al d.P.R. n. 131 del 1986, nel testo risultante "ratione temporis" dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 99 del 2004 (quale introdotto dall'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 101 del 2005), che ha esteso all'imprenditore agricolo professionale la disciplina precedentemente prevista per l'imprenditore agricolo a titolo principale, venuto meno in seguito all'abrogazione dell'art. 12 della l. n. 153 del 1975, intervenuta con l'art. 1, comma 1-quinquies, del d.lgs. n. 99 del 2004; pertanto, la produzione, in sede di rogito notarile, della certificazione attestante la qualità di imprenditore agricolo professionale è sufficiente per ottenere, d'ufficio, tale beneficio, quand'anche decaduto dalle agevolazioni della c.d. piccola proprietà contadina, non potendo l'amministrazione finanziaria applicare l'aliquota nella misura del quindici per cento secondo la previsione "ratione temporis" dell'art. 1, comma 3, della tariffa - parte prima annessa al d.P.R. n. 131 del 1986 per i «soggetti diversi dagli imprenditori agricoli professionali».

Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 1 com. 5, Legge 06/08/1954 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 06/08/1954 num. 604 art. 2, Legge 09/05/1975 num. 153 art. 12, Decreto Legisl. 27/05/2005 num. 101 art. 1 com. 4, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 1, Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 10 com. 1 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)