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Sez. L, Sentenza n. 17744 del 29/07/2010 (Rv. 614788 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE | Lavoratori del settore dell'amianto - Benefici pensionistici ex art. 13, ottavo comma, legge n. 257 del 1992 - Attribuzione - Presupposti - Limiti - Pensione a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e pensione integrativa - Rivalutazione dei contributi - Per la sola pensione a carico dell'A.G.O. - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614788-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE

In tema di esposizione dei lavoratori al rischio professionale per presenza di amianto, l'attribuzione del beneficio della rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, ottavo comma, legge n. 257 del 1991 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, primo comma, d.l. n. 169 del 1993, convertito in legge n. 271 del 1993) spetta sulla pensione a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria automaticamente applicabile salvo espressa deroga legislativa a tutti i dipendenti iscritti all'INPS, essendo questa assicurazione di tipo obbligatorio, con la conseguenza che, ove vi sia anche altra pensione integrativa, la rivalutazione contributiva - che non può applicarsi che una volta sola - compete solo sulla Assicurazione Generale Obbligatoria, a nulla rilevando che la pensione a carico di tale gestione non sia ancora maturata (essendo più stringenti i relativi requisiti) e sia maturata, invece, la sola pensione integrativa. (Fattispecie relativa alla pensione aziendale integrativa, a carico dell'INPS, spettante ai dipendenti del consorzio autonomo del porto di Genova).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/06/1993 num. 169 art. 1 CORTE COST., Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST., Legge 04/08/1993 num. 271 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)