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Sez. 3, Sentenza n. 2995 del 22/09/1995 Cc. (dep. 16/11/1995) Rv. 202788 - 01

Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Procedimento | Natura civilistica - Ricorso per Cassazione - Proposizione personale dell'interessato - Ammissibilità - Difensore munito di procura speciale ad "hoc" ed inserito all'albo dei patrocinanti in Cassazione - Necessità.
Stato
decisa il 1995-09-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202788-01

Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Procedimento

Il procedimento per l'attribuzione di una somma di denaro a titolo di equa riparazione per la ingiusta detenzione ha natura civile, anche se inserito, per ragioni di opportunità e con regole particolari, in una procedura che si svolge innanzi al giudice penale. Ne consegue che il ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello che decide sull'istanza di riparazione può essere proposto personalmente dall'interessato, oppure dal difensore munito di procura speciale ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ. ed iscritto all'albo speciale degli avvocati cassazionisti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 315 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)