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Sez. 1, Sentenza n. 17031 del 05/08/2011 (Rv. 619425 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Accoglimento dell'appello proposto dalla parte parzialmente soccombente - Capo di sentenza relativo alle spese processuali di primo grado - Mancata impugnazione dell'altra parte onerata per intero di tali spese - Riduzione di dette spese in appello - Violazione di norma processuale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619425-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE

Incorre in violazione di norme processuali (art 112 cod. proc. civ.), il giudice che, in accoglimento dell'appello della parte parzialmente soccombente disponga la riduzione delle spese processuali poste - dalla sentenza impugnata - a carico dell'altra parte che non abbia al riguardo proposto alcuna impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 336

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)