Sez. 1, Sentenza n. 17031 del 05/08/2011 (Rv. 619425 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Accoglimento dell'appello proposto dalla parte parzialmente soccombente - Capo di sentenza relativo alle spese processuali di primo grado - Mancata impugnazione dell'altra parte onerata per intero di tali spese - Riduzione di dette spese in appello - Violazione di norma processuale - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE
Incorre in violazione di norme processuali (art 112 cod. proc. civ.), il giudice che, in accoglimento dell'appello della parte parzialmente soccombente disponga la riduzione delle spese processuali poste - dalla sentenza impugnata - a carico dell'altra parte che non abbia al riguardo proposto alcuna impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 336
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)