diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 2971 del 22/10/1971 (Rv. 354237 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - CONDIZIONI - ESPOSIZIONE SINTETICA - SUFFICIENZA - OGGETTO DELLA CONTROVERSIA - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354237-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - CONDIZIONI - ESPOSIZIONE SINTETICA - SUFFICIENZA - OGGETTO DELLA CONTROVERSIA - RILEVANZA.*

Ai sensi dell'art 342 cod proc civ, la genericita dei motivi di gravame deve essere esclusa tutte le volte che le censure dedotte, pur non contenendo una dettagliata esposizione degli elementi su cui esse sono fondate, prospettino, anche in Forma sintetica ma univoca, le ragioni della lamentata ingiustizia della sentenza impugnata e consentano, cosi, al giudice dell'impugnazione di cogliere i punti della controversia demandati al suo esame. Ai fini di questa indagine, e rilevante l'oggetto della controversia dibattuta in primo grado, in quanto in relazione ad essa, al suo contenuto ed ai suoi limiti, viene ad assumere particolare e specifico valore il significato di una censura, la cui formulazione, isolatamente considerata, potrebbe apparire generica. (nella specie, l' amministrazione finanziaria aveva proposto appello contro una decisione emessa da una commissione distrettuale in tema di Determinazione di valore di alcuni immobili caduti in successione, lamentando che tale valore era stato determinato senza tener in debito conto gli accertamenti dell'ufficio tecnico erariale e senza alcuna motivazione sugli elementi di calcolo adottati. La SC ha ritenuto che queste censure dovevano essere considerate specifiche in relazione all'oggetto del giudizio di valutazione dinanzi alle commissioni tributarie, limitato alla sola Determinazione del valore dei beni). (V 3916'69, mass n 344326).*

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 342, Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)