Sez. 5, Sentenza n. 15311 del 10/06/2008 (Rv. 603555 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Processo verbale di constatazione - Riferimento ad atto posto in essere da altro pubblico ufficiale - Efficacia probatoria - Atto pubblico - Contestazione dei fatti accertati - Querela di falso - Necessità - Nel giudizio di cassazione - Inammissibilità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
In tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione redatto dai funzionari dell'Ufficio IVA ha natura di atto pubblico, assistito da fede privilegiata ex art. 2700 cod. civ., anche rispetto a quegli atti richiamati esplicitamente nel medesimo processo verbale, che siano stati posti pure in essere da pubblici ufficiali. Ne deriva che, qualora l'interessato voglia contestare la veridicità dell'atto richiamato nel processo verbale, dovrà necessariamente proporre querela di falso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)