diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 7228 del 17/03/1981 Ud. (dep. 18/07/1981) Rv. 149857 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - USO DI MACCHINARI ATTREZZATI PER LAVORI - POSSIBILITÀ DI USO DIVERSO DA PARTE DEL LAVORATORE - MANCANZA DI IDONEE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE PER LA PARTICOLARE PERICOLOSITÀ DEI LAVORI - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA - IRRILEVANZA DELLA INIZIATIVA DEL LAVORATORE.*
Stato
decisa il 1981-03-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149857-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - USO DI MACCHINARI ATTREZZATI PER LAVORI - POSSIBILITÀ DI USO DIVERSO DA PARTE DEL LAVORATORE - MANCANZA DI IDONEE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE PER LA PARTICOLARE PERICOLOSITÀ DEI LAVORI - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA - IRRILEVANZA DELLA INIZIATIVA DEL LAVORATORE.*

Colui che permette l'uso di una macchina, dotata di impianti di sicurezza idonei a garantire la incolumità dei lavoratori, ma che consente la possibilità, mediante apposite attrezzature o manovre, di effettuare un procedimento lavorativo diverso ed obiettivamente pericoloso, viola l'art. 115 d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, in quanto è come se non avesse dotato la macchina stessa delle dovute protezioni. Pertanto, non può essere esente da colpa il dirigente responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro che abbia lasciato agli operai o ai preposti la opzione tra due pratiche di lavoro - l'una sicura e l'altra pericolosa - consentendo, così l'esposizione al pericolo dei lavoratori. (in genere, sull'Obbligo gravante sul datore di lavoro V. Mass. Nn. 140531, anno 1978; 130802, anno 1975, 148006, anno 1981).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)